/ Calcio

Calcio | 08 febbraio 2018, 16:00

Giudice Sportivo, Eccellenza: respinto il ricorso del Rapallo, due giornate a Spadoni

Giudice Sportivo, Eccellenza: respinto il ricorso del Rapallo, due giornate a Spadoni

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 21/ 1/2018


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/ 1/2018

 

VALDIVARA 5 TERRE - RAPALLO RUENTES 1914 21/01/2018 risultato 3-1

In relazione alla gara in epigrafe, la Società SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 ha presentato reclamo circa il supposto utilizzo in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid; in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell'articolo 40 delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale "Viareggio Cup", nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile. In relazione a quanto sopra, la ricorrente, presentando le argomentazioni del caso, sostiene che l'utilizzo dei predetti calciatori nel campionato di Eccellenza, non possa ricadere nella fattispecie disciplinata dal 3º comma dell'art. 40 quater delle NOIF, in quanto gli stessi non possono essere considerati come calciatori residenti in Italia e mai tesserati per una Federazione Estera. Il reclamo de quo, ricalca pedissequamente - nella sostanza e nei soggetti coinvolti - quello presentato in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, relativo alla gara RIVARLOSE 1919 - VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017.

Così, come le controdeduzioni presentate dalla Società VALDIVARA 5 TERRE, da una parte, ribadiscono la regolarità del tesseramento dei tre calciatori extracomunitari e, dall'altra, rimandano alla decisione assunta da Questo Organo Giudicante e pubblicata sul C.U. nº 38 dell'11/01/2018. P.Q.M. "In analogia con la decisione assunta da Questo Organo Giudicante, relativamente al reclamo presentato in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, riguardante la gara RIVAROLESE 1919 - VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017, per i medesimi motivi esplicitati nella decisione pubblicata sul C.U. nº 38 dell'11/01/2018, non essendo mutato, ad oggi, il quadro probatorio, si respinge il reclamo della Società SSDRL RAPALLO RUENTES 1914, incamerando la relativa tassa;

"Si omologa il risultato conseguito sul campo; "Si trasmettono, comunque, gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nel tesseramento dei calciatori in questione, profili, come già evidenziato, ad oggi non emersi.

 

GARE DEL 4/ 2/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

 

Perché per l'intera durata della gara alcuni sostenitori della società ospitante rivolgevano innumerevoli insulti alla terna arbitrale.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAVERZAN ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)       allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SPADONI LUCA (PIETRA LIGURE 1956)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CILIA GIANLUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)  

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)      

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUONO NICOLO (VADO)  

GALIERA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO) 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium