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Calcio | 02 maggio 2019, 18:18

Calcio, Prima Categoria: code e guasto alla batteria del furgoncino del Cervo, respinto il ricorso dei ponentini, vittoria a tavolino per lo Speranza

Confermata la graduatoria

Calcio, Prima Categoria: code e guasto alla batteria del furgoncino del Cervo, respinto il ricorso dei ponentini, vittoria a tavolino per lo Speranza

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 4/2019

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CAMPIONATO 1 CTG. – GIR. A GARA SPERANZA 1912 F.C. – CERVO 2016 del 28/04/2019 Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che la gara non si è disputata per la mancata presentazione della società CERVO 2016 e che il ddg, spirato il tempo di attesa, alle ore 16:50 dava notizia al capitano ed ai dirigenti della società ospitante che la gara non si sarebbe svolta; Visto il preannuncio di reclamo sulla gara in epigrafe, presentato dalla Società CERVO 2016, la quale chiedeva il recupero della gara di cui trattasi, a motivo del fatto che la mancata presentazione al campo nei termini regolamentari era dovuto al verificarsi di lunghe code nel tratto autostradale  da Albenga a Savona (per 25 Km) con conseguente blocco della circolazione e che, inoltre, a causa di un guasto meccanico a 4 Km dal Campo Sportivo, il furgone con 9 calciatori si è fermato per un guasto della batteria del mezzo, non riuscendo a ripartire;

Considerato che tale preannuncio è stato inviato a mezzo p.e.c., il 29 aprile 2019 alle ore 18:23:12, come risulta dagli estremi della comunicazione citata;

Visto il C.U. n. 169 della S.S. 2018/19, recante “Abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e a 5 – maschili e femminili- della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2018/19”

Atteso che in detto C.U., tra l’altro, viene stabilito che: " Gli eventuali reclami, avverso la regolarità delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale o Distrettuale….entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18 del giorno di effettuazione della gara stessa.

L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.";

Visto l’art. 46, comma 1 CGS, il quale nel caso di specie, prevede copia dell’invio della copia del ricorso alla controparte;

Atteso che, dagli atti in possesso di questo Giudice, risulta che: - Il preannuncio di reclamo è stato inviato oltre il termine previsto dalle disposizioni di cui al citato C.U. n. 169 della S.S. 2018/19;

- Il reclamo non è stato perfezionato con le prove addotte nel preannuncio (“….Al momento siamo in attesa di ricevere mail dall'Autostrada dei Fiori bollettino del traffico comprovante quanto dichiarato….”) entro il termine delle ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara;

- Non risulta prova dell’attestazione dell’invio alla controparte, che, invece, a termine delle vigenti disposizioni, deve essere allegata al reclamo.

 

PQM Dispone: Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società FC CERVO 2016; Di infliggere la sconfitta per 0-3 alla Società FC CERVO 2016, oltre all'ammenda di Euro 100 a titolo di responsabilità oggettiva. Si incameri la tassa di reclamo.

redazione

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