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Calcio | 08 giugno 2019, 17:00

Calcio. Nuove affiliazioni, fusioni e scissioni, il vademecum e le scadenze ufficializzate dalla Federazione

Calcio. Nuove affiliazioni, fusioni e scissioni, il vademecum e le scadenze ufficializzate dalla Federazione

 Affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 delle N.O.I.F.)

La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019/2020. Si ricorda che il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati. Tipologia (sigla) e denominazione sociale - la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica Squadra

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta

– per la società affilianda

– l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Documentazione da allegare alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.:

 Atto Costitutivo e Statuto Sociale – i fac simili dei due documenti sono a disposizione sul sito alla voce “Modulistica” e sono da compilarsi in ogni loro parte;

 Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;

 Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico – il fac simile del documento è a disposizione sul sito alla voce “Modulistica”;

 Tassa di Affiliazione – Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione dell’importo stabilito dal C.U. relativo agli Oneri Finanziari.

 

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE ALTRE PRATICHE

Le richieste di Fusioni, Scissioni, Cambi di Denominazione Sociale, Cambi di Sede Sociale, Cambi di Denominazione e Sede Sociale, Trasformazioni da Società di Capitali in Società di Persone e viceversa, dovranno essere utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. e scaricabili dal sito del Comitato Regionale dalla voce “Modulistica”. Le istanze di cui sopra accompagnate dalla necessaria documentazione dovranno pervenire a questo Comitato Regionale per il successivo inoltro alla L.N.D. entro giovedì 20 Giugno 2019.

In proposito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire per la presentazione delle stesse.

 

1. Fusioni

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F..

Le domande di fusione (compilate in triplice copia) tra due o più Società dovranno essere corredate da:

 Copia autentica dei verbali delle assemblee generali dei soci disgiunte delle Società che hanno deliberato la fusione (Non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate);  Copia autentica del verbale dell’assemblea generale dei soci congiunta delle Società che richiedono la fusione;

 Nuovo Atto Costitutivo e Nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. In particolare si invitano le Società a prestare attenzione a quanto di seguito:

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

 Le delibere delle Società inerenti la fusione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;

 

2. Scissioni

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F.. In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione (Non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate);

 Domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità del campo sportivo, dichiarazione di appartenenza o meno al S.G.S., tassa di affiliazione);

 In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alla Società oggetto di scissione. In particolare si richiama l’attenzione:

 La delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 3. Cambi di denominazione sociale Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

 Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio (Non possono deliberare i cambi di denominazione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate);

 Copia Atto Costitutivo ORIGINARIO (in assenza lettera con motivazione dell’impossibilità a presentarlo) e NUOVO Statuto Sociale riportante la nuova denominazione;

 Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. In particolare si richiama l’attenzione:

 La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

 

4. Cambi di sede sociale

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.); non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. Possono essere richiesti solo da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti (2017/2018 e 2018/2019), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda. Le modalità di presentazione sono quelle di cui al punto 3.

 

5. Cambi di denominazione e sede sociale

Le modalità di presentazione sono quelle di cui ai punti 3 e 4. 6. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve far riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F.. 7

Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale Alla documentazione va accluso anche l’Atto Costitutivo della Società prima della trasformazione. La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

 

7. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società ed Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione. Le modalità di presentazione sono le stesse di cui ai Cambi di Denominazione Sociale L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.. 

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