/ Calcio

Calcio | 21 luglio 2019, 11:20

Calcio, Vado - Rivarolese: Abbatuccolo deferito dopo quattro mesi a causa delle polemiche post partita

Un mese di inibizione da scontare durante l'estate

Calcio, Vado - Rivarolese: Abbatuccolo deferito dopo quattro mesi a causa delle polemiche post partita

E' arrivato a termine, praticamente dopo 4 mesi, la lunga querelle relativa alle dichiarazioni post partita di Vado - (match chiave per le zone alte della classifica), rilasciate da Mario Abbatuccolo, direttore generale degli avvoltoi.

Il dirigente è stato infatti inibito per un mese, dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa in merito all'arbitraggio del direttore di gara, Stefano Calzolari.

Ecco il dispositivo del Tribunale Federale Territoriale.

 

Il Signor Mario ABBATUCCOLO è stato deferito dinnanzi a Questo Tribunale in ragione di alcune dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione Dilettantissimo ed al sito internet Settimana Sport successivamente alla disputa della partita tra Vado e Rivarolese 1919 valida per il Campionato di Eccellenza.


In particolare, il Signor Abbatuccolo nell’ambito delle anzidette interviste ha criticato la designazione dell’arbitro per la gara in commento, in quanto era stato scelto un direttore di gara della Sezione di Albenga.


Si riportano, di seguito, le dichiarazioni apparse sul sito di Settimana Sport: “Era una partita importante e meritava un direttore di gara all'altezza e al di fuori di ogni sospetto. Sia chiaro, non dico che non ritengo il signor Calzolari un buon arbitro, ma pensavo fosse doveroso che venisse designato un arbitro di un certo ranking, al di sopra di ogni possibile sospetto. Secondo me questo è stato un errore commesso dai vertici dell'AIA ligure. E' impensabile designare un direttore di gara che a livello geografico risiede a pochi km da Vado. Mi aspettavo onestamente un arbitro da fuori regione, mi sembrava la partita ideale per il classico “scambio”. Dai vertici dell'AIA dovrebbero ammettere l'errore e farsi un esame di coscienza, mai come in questa stagione ci sono stati problemi con gli arbitri, di ogni genere. […] sono dispiaciuto per l'epilogo della gara e condanno i miei giocatori per le proteste eccessive. Tuttavia ritengo che, se il rigore piuttosto che le espulsioni restano decisioni soggettive e vanno accettate, non si possa pensare di non fischiare la carica sul portiere di Capra che salta col braccio alto al 95' prima del loro gol. Bisogna rispettare le società, anche perché i rimborsi degli arbitri arrivano dalle nostre tasche. Io posso capire lo stato d'animo dei miei giocatori, siamo passati da avere + 5 sulla seconda, ad avere un +2, con giocatori che subiranno squalifiche per quello che è successo a fine partita, ma tutto ciò è figlio di una mancata applicazione del regolamento e, alla base, di un errore a livello di designazione”.


Dello stesso tenore, sostanzialmente, è l’intervista rilasciata a Dilettantissimo.


In buona sostanza, come si è accennato, il Signor Abbatuccolo ha criticato nel merito la designazione del Signor Calzolari della Sezione di Albenga quale arbitro della gara Vado – Rivarolese 1919, poiché a suo avviso sarebbe stato necessario officiare all’uopo un arbitro geograficamente meno contiguo e, conseguentemente, “al di sopra di ogni sospetto”.


qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. civ. Sez. III Sent., 20/06/2013, n. 15443). 


In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. pen. Sez. V Sent., 23/03/2018, n. 32027).


Applicando al caso di specie i summenzionati principi – costantemente recepiti in tutte le pronunce di legittimità, tanto civili quanto penali – è opportuno specificare che:

  • all’epoca della gara, Vado e Rivarolese 1919 occupavano le prime posizioni del Campionato di Eccellenza Liguria;

  • la gara in commento era stata disputata nella decima giornata del girone di ritorno, cioè a cinque giornate dalla fine del Campionato;

  • il designatore arbitrale, in effetti, ha facoltà nel Campionato di Eccellenza di designare arbitri anche da fuori regione;

  • Albenga è in Provincia di Savona.


Tali circostanze oggettive devono necessariamente essere considerate da Questo Tribunale all’atto di valutare l’eventuale lesività delle dichiarazioni rilasciate dal Signor Abbatuccolo e, in caso affermativo, la portata lesiva delle stesse.


Scorrendo le interviste rilasciate dal Signor Abbatuccolo, si può constatare come lo stesso si fosse limitato, per lo più, a obiettare – in ragione delle circostanze oggettive di cui sopra – la scelta operata dal designatore, con termini senza dubbio critici ma, in maggior parte, non travalicanti il limite della continenza.


Laddove Questa Corte ha rinvenuto un eccesso nella critica mossa al designatore arbitrale è nelle frasi allusive, proferite sia a Settimana Sport sia a Dilettantissimo, nelle quali si è paventata una contiguità non solo territoriale ma, in qualche misura, “sospetta” tra il direttore di gara e la società Vado Ligure.


Tali espressioni, per quanto non esplicite, costituiscono senza dubbio un travalicamento di quel confine fissato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di delimitare il diritto di critica e di libera manifestazione del proprio pensiero.


Se, infatti, il tenore complessivo delle critiche rivolte al designatore non merita censure da parte di Questo Tribunale, le seppur sintetiche ed involute espressioni nelle quali si è adombrato un certo “sospetto”, non possono essere ritenute funzionali all’esercizio del diritto di critica e devono essere, pertanto, sanzionate.


E’opinione, peraltro, di Questo Tribunale che la portata lesiva delle frasi in commento non sia di particolare gravità, ragione per cui la sanzione dell’inibizione può essere contenuta nella misura di un mese.


Da tale determinazione discende, altresì, la responsabilità della società, a nulla rilevando la circostanza che, all’epoca delle interviste, il Signor Abbatuccolo fosse squalificato.


E’pacifico, infatti, che lo stesso sia stato interpellato dalle testate giornalistiche non in qualità di “uomo di calcio”, bensì nella sua qualità di direttore generale della Rivarolese 1919, seppur attinto da squalifica.

Di conseguenza, è necessario applicare alla società una sanzione pecuniaria che stimasi equa in € 200 di ammenda.


Per tali motivi, il Tribunale Federale delibera di infliggere:

al Signor Mario ABBATUCCOLO la sanzione dell’inibizione per un mese a decorrere dal giorno di pubblicazione del dispositivo;

alla società RIVAROLESE 1919 la sanzione dell’ammenda pari ad € 200,00 (duecento).

 



redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium