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Ciclismo | 04 ottobre 2019, 18:06

Laigueglia, "Gran Fondo La Rosa": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Il percorso di gara interesserà tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga

Laigueglia, "Gran Fondo La Rosa": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla "Gran Fondo La Rosa" di ciclismo in programma il giorno domenica 6 ottobre 2019 con partenza da Laigueglia alle ore 09.00 ed arrivo nella stessa località  alle ore 11.42 circa:

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona  n.  2019/3682   datato   26 settembre 2019 con il quale  - a seguito dell’istanza presentata dal Sig. Mevio Vittorio in qualità di presidente del Gruppo Sportivo Alpi Sondrio con sede in via Roma, 34 – Caiolo (SO) -  è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata “GRAN FONDO LA ROSA” , in programma il giorno domenica 6 ottobre 2019 con partenza da Laigueglia alle ore 09.00 ed arrivo nella stessa località  alle ore 11.42 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Presidente  della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-0540832-P del 25 settembre 2019;

VISTA la nota prot. n. 29104 del 3 ottobre 2019 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sopraemerginata nel quale si precisa che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota n. 15694 del 3 ottobre 2019  nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA  la  nota  dell’Organizzazione della gara  nella  quale, tra l’altro, viene precisato il numero di concorrenti (circa centocinquanta) e che la  sospensione del traffico in 30 minuti dal passaggio del primo concorrente alla macchina di “fine gara”;

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

ORDINA

attese le indicazioni della Polizia Stradale contenute nella nota sopracitata, la sospensione temporanea della circolazione, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in occasione dello svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata “GRAN FONDO LA ROSA” per il giorno 6 ottobre 2019 dalle  ore 09.00  circa  alle ore 11.42 circa, lungo il percorso della gara sopraindicata come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione, ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, è comunque limitata fatte salve eventuali diverse esigenze, a minuti 15 (quindici) dal momento del transito del primo concorrente.

Nel caso di più transiti sullo stesso tratto stradale, la circolazione ordinaria verrà riattivata dopo il transito della vettura di “fine corsa” e nuovamente sospesa, secondo le modalità sopra descritte, per il tempo strettamente necessario all’ulteriore transito dei concorrenti.

Inoltre, ai sensi della nota della Polizia Stradale, l’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato attraversare la strada a veicoli e pedoni.

Altresì  l’Organizzazione dovrà, comunque, ai sensi della nota della Questura sopra citata, concorrere con adeguato numero di proprio personale alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione.

Inoltre è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, che:

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

- L’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

redazione

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