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Calcio | 10 ottobre 2019, 18:24

Calcio. Il Giudice Sportivo si è espresso, Veloce - Taggia sarà ripetuta

Ecco il dispositivo completo

Calcio. Il Giudice Sportivo si è espresso, Veloce - Taggia sarà ripetuta

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 29/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 9/2019 VELOCE 1910 - TAGGIA

– Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. TAGGIA, con p.e.c. in data 30/09/2019,h. 09:56, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.. in cui veniva richiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo;

– Considerato, altresì, che nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. è stato, poi, depositato il ricorso, in cui, per asserito errore tecnico dell'arbitro dettagliatamente specificato, veniva chiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente ripetizione della gara;

– Atteso che nelle motivazioni presentate dalla ricorrente, si legge: "Al minuto 70', l'arbitro .(omissis) assegnava un calcio di rigore alla scrivente società. Dal dischetto, si presentava (omissis) , il quale dopo la respinta del tiro da parte del portiere della Veloce 1912 insaccava di testa. L'arbitro ...(omissis) correttamente convalidava il gol e l'assistente di gara, non ravvisando irregolarità, si dirigeva verso il centro del campo. A quel punto, il gioco rimaneva fermo per le vibranti proteste della squadra ospitante per oltre 8' minuti. A tal proposito, si fa riferimento alle espulsioni del giocatore n. 16 e dell'allenatore della Veloce 1910, a dimostrazione della dinamica sopraesposta, qualora l'arbitro avesse immediatamente preso atto di un suo errore non avrebbe proceduto ad espellere i due tesserati della Veloce 1912 ed avrebbe ribaltato la sua precedente decisione. Incredibilmente, dopo gli oltre 8' minuti, ..(omissis) annullava il gol messo a segno dal (omissis), effettivo della scrivente società,asserendo di aver fischiato prima che il pallone colpito sulla ribattuta terminasse in rete. Il gioco riprendeva con la nuova norma che recita che, a seguito di un'interruzione di gioco in area di rigore, il pallone deve essere scodellato a favore del portiere. Al termine della gara, il (omissis) , su richiesta del nostro dirigente accompagnatore (omissis) , asseriva di aver fischiato prima che (omissis) ribadisse in rete, mai convalidando la segnatura, in quanto la palla non sarebbe stata respinta dal portiere, bensì, in modo alquanto "fantasioso" dalla traversa. La ricostruzione appare fuorviante ed inverosimile, come appare evidente dalle due espulsioni comminate ai due tesserati della Veloce 1910 e come si evince dagli articoli di giornale del 30 settembre e da eventuali contributi video che si potessero rendere disponibili. La condotta grave ed irresponsabile del direttore di gara (omissis) trova conferma nelle parole sprezzanti rivolte allo stesso dirigente accompagnatore (omissis) , circa l'ininfluenza di un eventuale ricorso (testualmente "buttate 100euro"), anche in virtù dell'assenza del commissario di campo. A tal proposito, si precisa che il (omissis) non accettava il preannuncio di ricorso che la scrivente Società ha così dovuto effettuare successivamente";

– Viste le controdeduzioni presentate dalla Società VELOCE 1910, in cui si legge: "In merito al ricorso presentato dall' ASD Taggia e la ricostruzione presentata in esso, siamo a precisare come si sono svolti i fatti:

1) L'arbitro (omissis).., dopo la respinta del nostro portiere (omissis).., fischiava;

2) A quel punto i nostri giocatori si fermavano ed il pallone colpito dal giocatore del Taggia successivamente al fischio entrava in rete;

3) L'arbitro non convalidava la rete (in realtà non è stata segnata la rete perché il gioco era fermo) scatenando le protesta dei giocatori della A.S.D. Taggia;

4) Accerchiato dai loro giocatori sembrava a quel punto concedere la rete;

5) I nostri giocatori e dirigenti cominciano a protestare (da qui le le conseguenti espulsioni);

6) Dopo circa 10 minuti di discussioni anche con l'assistente, a causa del "fischio casuale" (come riportato correttamente anche nella ricostruzione dell'ASD Taggia) faceva riprendere correttamente il gioco con una palla a due all'interno dell'area di rigore e quindi scodellando il pallone a favore del portiere (come correttamente riportato nel ricorso dell'ASD Taggia)";

– Considerato che nel referto di gara, nulla era riportato circa l'episodio di cui qui si discute, per cui si è reso necessario ed opportuno ascoltare l'arbitro dell'incontro, a proposito dell'episodio contestato ed acquisire un dettagliato supplemento di referto che descrivesse i fatti accaduti nel loro effettivo svolgersi, anche in base al disposto dell'art. 62, comma 2 del C.G.S.;

– Atteso che nel suddetto supplemento di rapporto, l'arbitro della gara, scrive testualmente: "In relazione alla gara in intestazione ritengo opportuno esporre un chiarimento su un fatto di gara.

Al minuto 25' del secondo tempo di gioco, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della soc. TAGGIA - sul risultato parziale di una rete a zero per la soc. VELOCE - individuavo il giocatore incaricato del tiro e davo inizio alla procedura di esecuzione della suddetta ripresa di gioco. L'esecuzione, una volta effettuata, risultava regolare senza alcuna infrazione commessa da nessun calciatore di ambo le squadre. Il tiro del calciatore della soc. TAGGIA incaricato veniva parato dal portiere della soc. VELOCE, nel dettaglio l'impatto mani-pallone si concretizzava al di sopra della testa del portiere (cd. "parata alta"). A seguito della citata parata il pallone tornava nella direzione del calciatore incaricato, che si apprestava a ribadire in rete. Nell'istante in cui il calciatore incaricato ri-toccava il pallone io emettevo erroneamente un fischio, che seguiva istintivamente l'erronea percezione che il pallone provenisse "dall'alto" a causa di un tocco con la traversa (situazione in cui il nuovo tocco da parte del calciatore incaricato sarebbe stato passibile di sanzione tecnica, in quanto lui stesso avrebbe toccato due volte il pallone senza l'intervento di un altro calciatore).Immediatamente dopo il fischio, nel comprensibile stupore dei componenti di entrambe le compagini, il pallone effettivamente entrava in porta. Rilevato e ammesso il mio errore di valutazione, applicavo quanto previsto dal Regolamento del Giuoco, Regola 5, "Guida Pratica AIA", punto 6, in combinato disposto con la Regola 8, punto 2, sub "Procedura", come novellata dalle Modifiche alle Regole del Giuoco s.s. 2019/2020. In esito a quanto sopra, la rete non veniva convalidata in quanto viziata da un fischio precedente che di fatto interrompeva il gioco, e lo stesso veniva ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto del terreno di gioco in cui si trovava il pallone nel momento di cui il fischio effettuato per errore veniva emesso, ovvero nell'area di rigore e, conseguentemente a ciò, a favore del portiere della soc. VELOCE";

– Preso atto che nell'episodio in contestazione, lo stesso direttore di gara parla di "un fischio da lui erroneamente emesso nell'erronea percezione che la palla, calciata dal disco del rigore, avesse toccatala traversa, situazione in cui il nuovo tocco da parte del calciatore incaricato sarebbe stato passibile di sanzione tecnica, in quanto lui stesso avrebbe toccato due volte il pallone senza l'intervento di un altro calciatore";

– Considerato che la Regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, prevedendo, fra l'altro, che " colui che batte il calcio di rigore non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà giocato o toccato da un altro calciatore..", certifica che, nel caso di cui trattasi, il calciatore che si era visto respinto il tiro dal portiere avversario poteva giocarlo un'altra volta e, quindi, ribatterlo in rete;

– Atteso che, nel caso di specie, solo l'erroneo fischio dell'arbitro ha impedito che il calciatore di cui sopra potesse ribattere con esito favorevole il tiro, perché in quel preciso attimo il gioco era stato fermato;

– Visto l'art. 10, comma 5, del CGS, il quale prevede : "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:....(omissis) c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare (omissis) ..";

– Considerato, in definitiva, che, anche per esplicita ammissione dell'arbitro, il fischio da lui emesso nell'occasione, non avrebbe dovuto essere stato emesso, col che materializzandosi un c.d. "errore tecnico", giacché questo -come noto- non consiste in un'errata interpretazione della regola, ma in un'applicazione sbagliata della stessa;

– Preso atto che l'episodio contestato, si è verificato al 25' del 2º t. della gara in epigrafe, che in quel momento era sul risultato di 1-0 per la VELOCE 1910 e che il fischio interrompeva un'evidente occasione da gol, posto che, per l'appunto,la palla veniva colpita nell'area di rigore avversaria da parte di un giocatore attaccante il quale aveva appena eseguito un calcio di rigore, e tenuto, altresì, conto che, la stessa, è terminata con il medesimo risultato, per cui ben si può affermare che l'episodio stesso abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara medesima;

– Considerato che nella precedente decisione di Questo G.S., ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 67 del C.G.S., veniva stabilito che la pronuncia definitiva sul ricorso in questione sarebbe stata assunta in data 10/10/2019, dandone di ciò notizia alle Società interessate;

Il G.S.

Dispone:

– La ripetizione della gara in questione in data da destinarsi;

– La restituzione del contributo di reclamo alla Società TAGGIA.

redazione

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