Ciclismo - 21 febbraio 2020, 19:32

"Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

Ecco le strade chiuse per favorire il transito della gara ciclistica, in programma domenica 23 febbraio con partenza da Laigueglia alle ore 9.00 ed arrivo a Colla Micheri alle ore 12.20 circa

"Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020": le disposizioni della Prefettura in fatto di viabilità

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 2020/505 datato 21 febbraio 2020 con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal Gruppo Sportivo Alpi Sondrio a.s.d., è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020 ”, in programma il giorno domenica 23 febbraio 2020 con partenza da Laigueglia alle ore 9.00 ed arrivo a Colla Micheri alle ore 12.20 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

PRESO ATTO dal provvedimento autorizzativo suindicato, che il percorso agonistico della manifestazione interessa:

- in Provincia di Imperia, le Strade Provinciali nn.16 e 78 ricadenti nel Comune di Ranzo;

- in Provincia di Savona, le Strade Statali nn. 1, 453, 582, di proprietà dell’A.N.A.S., alcuni tratti comunali e le Strade Provinciali nn. 3, 6, 13, 18, 19, 35, 55 ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga;

- il tratto di arrivo sarà effettuato in località Colla Micheri nei Comuni di Andora e Laigueglia;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. CDG-0108629-P del 21  febbraio 2020;

VISTA la nota prot. n. 2767 del 30 gennaio 2020 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 1599 del 19 febbraio 2020, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA  la  nota  del 10 dicembre 2019 del Gruppo Sportivo Alpi Sondrio a.s.d. nella  quale viene precisato il numero di concorrenti (max 2000).

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/116/1/1 del 27 novembre 2019 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

O R D I N A

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della gara ciclistica denominata “Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020”, per il giorno 23 febbraio 2020,  dalle ore 9.00  circa  alle ore 12.20 circa, lungo il percorso del tratto agonistico con partenza da Laigueglia ed arrivo a Colla Micheri, come riprodotto nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 2000) non potrà essere inferiore a due ore e non potrà superare le sei ore, calcolati dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica” anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

La sezione Polizia Stradale provvederà al servizio di scorta con l’impiego di due pattuglie automontate e otto motociclisti che saranno coadiuvati da n. 10 motocicilisti muniti di regolare abilitazione di cui al “disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada” Provv. Dir. del 27/11/2002 e successive modifiche di cui al decreto del 31/01/2020.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi della ricordata circolare del Ministero dell’Interno n° 300/A/10164/116/1/1 del 27 novembre 2019, che:

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

- L’Ente organizzatore e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione è subordinata inoltre al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni impartite dalla Provincia di Savona con il provvedimento sopra richiamato e nei documenti allo stesso allegati.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

comunicato stampa

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