Calcio - 18 marzo 2020, 10:38

Decreto Cura Italia: ecco i provvedimenti a favore di società e collaboratori sportivi

Decreto Cura Italia: ecco i provvedimenti a favore di società e collaboratori sportivi

Anche il mondo sportivo, soprattutto all'interno del mondo dilettantistico, attendeva con ansia la versione finale del decreto "Cura Italia", firmato nel corso della notte dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

All'interno degli articoli 91 e 92 sono state infatti redatte tutte le misure atte a sostenere società e collaboratori sportivi, entrambi intaccati dall'emergenza Covid-19.

 

Articolo 91

“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”

1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Proroga del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

 

Articolo 92

“Indennità collaboratori sportivi”
1. L’indennità di cui all’articolo X è riconosciuta, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul “Fondo ___” di cui all’art. ____, le cui risorse vengono trasferite su apposito capitolo Previsione in base alla quale i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro 84 del bilancio della società Sport e Salute s.p.a.

3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

redazione

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