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Calcio | 17 maggio 2019, 17:26

Calcio. Insulti razzisti al Torneo Internazionale di Carcare, arbitro inibito 5 mesi dal TFT

L'episodio era avvenuto ai danni del Corigliano

Calcio. Insulti razzisti al Torneo Internazionale di Carcare, arbitro inibito 5 mesi dal TFT

Tribunale Federale Territoriale

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composto dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, alla presenza dell’Ing. Roberto LAZZARINO quale rappresentante A.I.A. Settore Arbitrale, nella riunione del 8 maggio 2019 ha deliberato:

Prot. N. 6 TF – Deferimento del Signor Michele RUSSO, arbitro della Sezione di Savona, nel procedimento disciplinare n. 8533/195 PFI 18 – 19 avente ad oggetto:

“accertamenti in merito alla condotta dell’arbitro Michele RUSSO che nel corso della partita Crystal Palace – Sporting Club Cornigliano del 30 aprile 2018, valida per il VI Torneo Internazionale Città di Carcare – Memorial Giacomo Comparato, avrebbe rivolto ai calciatori epiteti offensivi e razzisti”.

Il procedimento in oggetto era stato originariamente fissato per l’udienza del 17 aprile 2019. Peraltro, lo stesso veniva rinviato, previa sospensione dei termini del medesimo ai sensi del C.G.S., stante la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire del deferito, all’udienza dell’8 maggio 2019. In tale data, la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico del Signor Russo della sanzione della inibizione per mesi cinque. La difesa contestava in toto gli addebiti mossi al sullodato e ne chiedeva il completo proscioglimento. La Procura Federale ha deferito il Signor Michele RUSSO, arbitro della Sezione di Savona, per aver rivolto, nel corso della partita valida per il Torneo Internazionale Città di Carcare Crystal Palace – Corigliano,epiteti offensivi e razzisti ad alcuni calciatori del secondo sodalizio. In particolare, è contestato al deferito di aver rivolto ad alcuni tesserati del Corigliano insulti di contenuto gravemente ingiurioso e costituenti discriminazione per ragione territoriale.

Nel corso delle indagini, la Procura ha escusso di diversi soggetti tra cui i calciatori Alessandro GALLO, Antonio SALANDRINO, Antonio PARROTTA e Luigi ROMANO, i quali hanno riferito che l’arbitro, nel corso della gara, aveva loro rivolto diversi epiteti offensivi concernenti sia la loro provenienza geografica sia le rispettive madri. Sono stati, altresì, sentiti il Presidente, Massimo FINO, ed il Capitano del Corigliano, Francesco C. SPEZZANO, i quali hanno asserito che, al termine della gara, diversi calciatori si erano lamentati con loro per gli insulti reiteratamente ricevuti da parte dell’arbitro. Il Signor Russo, d’altra parte, si è difeso adducendo: che la gara, nel secondo tempo, si era “incattivita”, diventando di difficile gestione soprattutto a causa della condotta scorretta tenuta dai calciatori del Corigliano; di avere origini meridionali e, pertanto, di non avere alcuna ragione per rivolgere epiteti come quelli in contestazione a chicchessia e, in particolare, a persone originarie del Sud Italia.

Così sintetizzate le risultanze istruttorie in atti, si impongono alcune considerazioni. Non c’è dubbio in merito al fatto che la gara in questione avesse presentato delle criticità di ordine disciplinare. Questa stessa Corte né è stata interessata quale Giudice di secondo grado in relazione all’ammenda inflitta al Corigliano per la condotta posta in essere al termine della gara da un proprio sostenitore. Tale circostanza non è comunque idonea a giustificare il contegno ascritto al direttore di gara, poiché notoriamente la provocazione non costituisce elemento alla stregua del quale poter escludere o attenuare la connotazione illegittima di un comportamento violativo del Codice di Giustizia Sportiva. L’aggressione subita da parte del sostenitore, inoltre, veniva perpetrata al termine della gara e non nel corso della medesima, laddove sono contestate all’arbitro le condotte oggetto del deferimento. Nel caso di specie, peraltro, l’addebito ha ottenuto plurimi riscontri. Sono anzitutto coerenti e congruenti le testimonianze del calciatori cui sono stati rivolti gli epiteti offensivi. In particolare, i tesserati hanno dichiarato di aver ricevuto a più riprese offese francamente irripetibili e sanzionate dal Codice di Giustizia Sportiva. Testimonianze, queste, univoche e concordanti, nonché prive di aspetti di contraddittorietà. Non solo. I Signori Fino e Spezzano – rispettivamente Presidente e l’allora Capitano del Corigliano – pur avendo dichiarato di non aver percepito le espressioni in contestazione, hanno riferito che diversi tesserati, al termine della gara, avevano loro esteso diverse lamentele per le offese rivolte da parte dell’arbitro. Circostanza, questa, dalla quale poter evincere che non vi sia stata alcuna “artificiosa ricostruzione”, come paventato dalla difesa, e che, al contrario, la condotta del direttore di gara fosse già stata stigmatizzata dai calciatori del Corigliano nell’immediatezza dei fatti.

Pertanto, non può esservi dubbio in merito alla genuinità delle testimonianze le quali, oltre alla loro coerenza e congruenza interna ed esterna, sono state rese per lo più da soggetti che, all’epoca delle rispettive audizioni non avevano alcun rapporto con la società Corigliano. Più precisamente: il Signor Gallo già all’epoca della gara era tesserato per la società Unione Sanremo ed era stato prestato al Corigliano solo per la partecipazione al torneo; i Signori Parrotta e Romano risultano essere tesserati con la società Cosenza; il Signor Spezzano risulta essere tesserato per la società Cagliari. In altre parole, dei sei testimoni escussi solo due, il Presidente ed il Signor Salandrino, all’epoca dell’audizione risultavano essere ancora tesserati del Corigliano e, quindi, potenzialmente “interessati” nel presente procedimento. Degli altri quattro addirittura uno, il Signor Gallo, non è mai stato tesserato per il Corigliano, avendo partecipato al torneo tra le file del sodalizio calabrese per esservi stato mandato in prestito dalla società di appartenenza, e cioè l’Unione Sanremo. Non constano, come si è detto, dai costituti processuali elementi alla stregua dei quali poter dubitare della attendibilità delle testimonianze di cui sopra. D’altra parte, il Signor Russo non ha saputo fornire alcuno spunto utile a propria difesa, poiché non è sufficiente allegare la circostanza di avere origini meridionale per porre in dubbio la versione resa dai calciatori del Corigliano, né tale circostanza rende inverosimile che gli stessi siano stati apostrofati con le espressioni in contestazione.

Come si è già detto, il fatto che la gara si fosse “incattivita” e che i calciatori del Corigliano si fossero resi, a loro volta, responsabili di condotte in violazione del C.G.S. non costituisce elemento idoneo ad escludere ovvero ad attenuare l’illegittimità della condotta ascritta al direttore di gara. In ogni caso, devesi rilevare come dallo stesso referto arbitrale emerga che alcuno dei testimoni avesse posto in essere, durante o al termine della gara, comportamenti irriguardosi e/o violenti nei confronti dell’arbitro. Più in precisione, gli unici due calciatori del Corigliano ad essere stati espulsi nella partita in oggetto erano: Antonio Cantone, per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario; Gioele Pugliese, per aver rivolto un’espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara.

Dagli atti, pertanto, non è emerso alcun costituto in virtù del quale poter dubitare – e non solo alla stregua dei canoni probatori propri dell’ordinamento sportivo – della ricostruzione offerta dalla Procura Federale, ricostruzione che qui deve essere condivisa ed accolta.

Allo stesso modo, deve essere fatta propria da Questo Tribunale, anche la valutazione della Procura in merito alla gravità dei fatti in contestazione, atteso che il comportamento addebitato al Signor Russo si risolve in una condotta certamente grave per le seguenti ragioni: per il fatto in sé, che costituisce una delle violazioni più gravi previste dal C.G.S.;

per la giovane età dei soggetti cui gli insulti venivano rivolti;

per la qualifica di arbitro ricoperta dal deferito.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta della Procura, delibera di infliggere al Signor Michele Russo la sanzione della inibizione per mesi cinque. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

redazione

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