Calcio - 16 settembre 2020, 15:42

Calcio, il Tribunale Federale Territoriale boccia ancora il Taggia: "Impossibile stabilire se nel 2017/18 la leva Piccoli Amici sia scesa in campo"

I giallorossi chiedevano il riconoscimento del punteggio per la graduatoria ripescaggi. La presenza della leva avrebbe permesso al sodalizio del presidente Ghu di scavalcare il Molassana ed accedere all'Eccellenza

Calcio, il Tribunale Federale Territoriale boccia ancora il Taggia: "Impossibile stabilire se nel 2017/18 la leva Piccoli Amici sia scesa in campo"

Nulla da fare, anche questa volta per il Taggia. Il Tribunale Federale Territoriale ha bocciato il ricorso dei giallorossi, relativo al riconoscimento de punteggio per la leva Piccoli Amici nell'annata sportiva 2017/2018.

Con i relativi punti il Taggia avrebbe scavalcato il Molassana nella graduatoria per il ripescaggio in Eccellenza.

 

Ecco il dispositivo:

TF – procedimento avente ad oggetto due ricorsi proposti, rispettivamente nelle date 14 agosto e 9 settembre 2020, dalla società TAGGIA avverso i CC.UU. del C.R. Liguria nn. 4, 6 e 8 del 2020.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di:Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri), all’udienza del 10 settembre2020 ha pronunciato la seguente sentenza (motivazioni):


Con reclami pervenuti a mezzo PEC nelle date 14 agosto e 9 settembre 2020, la società TAGGIA ha impugnato tre Comunicati Ufficiali del C.R. Liguria e, segnatamente, i numeri 4, 6 e 8 del 2020.

In sintesi la ricorrente ha contestato, da un lato, l’assegnazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi nella categoria Eccellenza Ligure e, dall’altro, del mancato ripescaggio in detta serie a favore della società MOLASSANA BOERO, citata in qualità di contro-interessata.

Più in particolare, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento, in sede di assegnazione punteggi da parte del C.R. Liguria, dell’attività asseritamente svolta nella Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018.

Il riconoscimento di tale attività, infatti, avrebbe comportato l’assegnazione alla società TAGGIA di ulteriori dieci punti in virtù dei quali la stessa avrebbe oltrepassato, nella graduatoria dei ripescaggi, la società MOLASSANA che, stando alle assegnazioni ratificate dal C.R. Liguria sopravanzava la ricorrente di soli nove punti.

A sostegno della propria domanda, la società TAGGIA ha prodotto l’elenco dei tesserati asseritamente appartenenti alla Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018 e l’estratto di tre Comunicati Ufficiali della Delegazione Provinciale di Imperia da quali risulta l’iscrizione della ricorrente a due tornei dichiaratamente disputati nella predetta stagione sportiva per la Categoria Piccoli Amici.

In via istruttoria, la società TAGGIA ha chiesto a Questo Tribunale di acquisire l’elenco dei tesseramenti nella Categoria Piccoli Amici per la stagione sportiva 2017/2018 ed i verbali del Consiglio Direttivo del C.R. Liguria concernenti l’assegnazione dei punteggi per i ripescaggi.

Con memoria depositata a mezzo PEC è intervenuta nel procedimento la società MOLASSANA BOERO, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società TAGGIA ed ha, nel merito, proposto domanda riconvenzionale chiedendo a Questo Tribunale di riconoscerle un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato e ratificato dal C.R. Liguria.

Preliminarmente deve essere rilevato che all’udienza fissata per la discussione le parti hanno prestato il consenso alla riunione ed alla trattazione congiunta dei due ricorsi presentati dalla società TAGGIA ed il Tribunale ha disposto in conformità.

Ancora in via preliminare, Questo Tribunale ritiene che non sussistano dubbi in merito all’ammissibilità dei ricorsi.

Come ben sintetizzato nei precitati atti, infatti, lo strumento previsto dall’ordinamento per l’impugnazione dei punteggi assegnati in sede di ripescaggi non è il ricorso diretto davanti al Collegio di Garanzia, bensì il ricorso davanti al Tribunale Federale Territoriale.

Tale principio è stato diffusamente affermato in plurime pronunce del Supremo Consesso con le quali è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso diretto al Collegio di Garanzia avverso i provvedimenti in materia di ripescaggi ed è stata, contestualmente, affermata la competenza del Tribunale Federale Territoriale in qualità di Giudice di primo grado.

Per quanto attiene l’inammissibilità dedotta dalla società MOLASSANA, la stessa discenderebbe, ad avviso della contro-interessata, dall’omessa impugnazione del C.U. 4/2020, con il quale è stata pubblicata l’assegnazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi in attesa di ratifica da parte del C.R..

Tale eccezione è infondata sia poiché nel petitum la società TAGGIA ha chiesto l’annullamento anche del C.U. n. 4 del 2020, sia poiché il C.U. con il quale è stata pubblicata la ratifica, cioè l’ufficializzazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi, è il C.U. n. 6.

Nessun dubbio, inoltre, può sussistere in merito all’ammissibilità del ricorso avverso il C.U. n. 8 del 2020, nel quale sono stati pubblicati i ripescaggi nella categoria di Eccellenza Ligure.

Tanto premesso per quanto concerne l’ammissibilità dei ricorsi, deve esaminarsi il merito degli stessi.

Come si è detto, la società TAGGIA, a conforto della propria tesi, ha prodotto l’elenco dei tesserati asseritamente appartenenti alla Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018 e l’estratto di tre Comunicati Ufficiali della Delegazione Provinciale di Imperia da quali risulta l’iscrizione della ricorrente a due tornei dichiaratamente disputati nella predetta stagione sportiva per la Categoria Piccoli Amici.

Questo Tribunale, inoltre, ha chiesto in via istruttoria alla Delegazione Provinciale di Imperia tutta la documentazione relativa sia ai tornei organizzati dalla Delegazione sia ai tornei autorizzati per la Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018.

E’stato acquisito, altresì, un estratto dell’elenco dei tesseramenti in ambito giovanile della società TAGGIA nella stagione sportiva 2017/2018.

Come è noto, principio fondamentale del processo civile, cui rinvia il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., è quello secondo il quale l’onere probatorio ricadesul soggetto che agisce per la tutela di un diritto di cui lamenta la lesione (onus probandi incumbiteius qui dicit – art. 2697 c.c.).

Nel caso di specie, non si ritiene che le produzioni dianzi citate abbiano assolto a tale onere.

Più precisamente, dagli estratti dei C.U. della Delegazione di Imperia si può evincere unicamente che fossero stati autorizzati, nell’ambito della Delegazione medesima, due tornei per la Categoria Piccoli Amici ai quali il TAGGIA era iscritto.

D’altra parte, a Questo Tribunale non è stata fornita alcuna evidenza né in merito alla circostanza che detti tornei fossero stati, effettivamente, disputati e che la ricorrente vi avesse preso parte con i propri tesserati della Categoria.

Come si è cennato, Questo Tribunale ha richiesto documentazione alla Delegazione in questione, ma nessuno dei documenti inviati ha mutato il quadro probatorio.

Anzi, emerge dagli atti inviati che la stessa Delegazione avesse organizzato un torneo di Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018 e che il TAGGIA non si fosse iscritto.

Dal semplice estratto dei CC.UU., pertanto, non è possibile inferire che la ricorrente avesse effettivamente svolto attività ludico-sportiva riconducibile alla Categoria Piccoli Amici nella stagione 2017/2018.

Dagli stessi, infatti, non è possibile neppure desumere l’effettivo svolgimento dei tornei cui la società TAGGIA avrebbe partecipato né, tanto meno, è possibile dedurre una qualsivoglia forma di svolgimento della precitata attività in tale ambito.

A conforto della richiesta formulata della ricorrente, non soccorre neppure l’elenco dei tesserati.

Giova, infatti, precisare che non consta un elenco dei tesserati della società TAGGIA specificatamente per la Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018.

Risulta, diversamente, un certo numero di tesserati la cui età era compatibile con detta Categoria; numero, questo, coincidente con l’elenco prodotto dalla ricorrente.

Per vero, la maggior parte dei tesserati asseritamente inclusi nella Categoria Piccoli Amici aveva un’età compatibile anche con la Categoria superiore, di talché la semplice circostanza del tesseramento non può costituire prova certa in merito al fatto che, nella stagione 2017/2018, la società TAGGIA avesse effettuato attività nella Categoria dei Piccoli Amici.

Nessun altro documento, ovvero testimonianza, sono stati dedotti dalla società TAGGIA a sostegno della propria richiesta.

In tale situazione, Questo Tribunale non può che respingere la domanda proposta, per mancanza di prova in merito allo svolgimento di attività sportiva, nella stagione 2017/2018, nella Categoria Piccoli Amici.

Corretta, pertanto, appare la decisione del C.R. Liguria di non riconoscere alla società TAGGIA l’effettuazione di tale attività, con la conseguente congrua decisione di non assegnare il relativo punteggio.

In mancanza dei punti invocati dalla ricorrente deve reputarsi, conseguentemente, corretto il ripescaggio della società MOLASSANA BOERO nella Categoria di Eccellenza Liguria, stante il punteggio più alto ottenuto in sede di compilazione delle graduatorie ai fini dei ripescaggi da parte del C.R. Liguria.

Per ciò che concerne la domanda riconvenzionale avanzata da quest’ultima – e consistente nella richiesta di assegnazione di un punteggio ulteriore ai fini dei ripescaggi derivante dall’asserita partecipazione ad un’Assemblea elettiva – deve rilevarsene, anzitutto, l’inammissibilità in questa sede.

Per quanto, infatti, la domanda riconvenzionale sia un istituto applicabile anche nell’ordinamento sportivo, Questo Tribunale non lo ritiene esperibile in un caso come quello che ci occupa, in quanto oggetto del la controversia è un’impugnazione proposta avverso due CC.UU..

Ammettere una domanda riconvenzionale in un giudizio di impugnazione, evidentemente, equivarrebbe ad estendere impropriamente le possibilità di esercitare il corrispondente diritto anche fuori dei casi ed oltre i termini perentori previsti dal C.G.S..

In sintesi, è opinione di Questo Tribunale che, laddove la società MOLASSANA avesse inteso contestare l’assegnazione dei punti in proprio favore effettuata dal C.R. Liguria, avrebbe dovuto impugnare i CC. UU. con i quali detti punteggi sono stati pubblicati e ratificati e non formulare una riconvenzionale nel giudizio di impugnazione promosso da altra società.

In ogni caso, Questo Tribunale rileva come la pretesa della società MOLASSANA sia infondata anche nel merito, atteso che, come comunicato dalla Segreteria del C.R. Liguria, non consta che la società avesse partecipato alla precitata Assemblea elettiva, né in proprio né tramite delegato.

Dal rigetto del ricorso consegue la necessità di addebitare la tassa di reclamo alla società TAGGIA.

Detta necessità, peraltro, si rileva anche nei confronti della società MOLASSANA stante la natura di controdomanda in via principale della riconvenzionale, in oggi dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata nel merito.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, riuniti i ricorsi proposti dalla società TAGGIA rispettivamente nelle date 14 agosto 2020 e 9 settembre 2020

RIGETTA


entrambi i ricorsi e conferma le graduatorie per i ripescaggi pubblicate nei CC.UU. impugnati.

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società MOLASSANA e rigetta la richiesta di condanna alle spese ex art. 55 C.G.S..

Dispone l’addebito della tassa di reclamo alle società TAGGIA, per la reiezione del ricorso, e MOLASSANA per la reiezione della riconvenzionale.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

redazione

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