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Calcio | 30 ottobre 2020, 12:42

Calcio, Coppa Liguria. Santa Cecilia escluso, il regolamento impone una gara di ritorno tra Sassello e Priamar

Calcio, Coppa Liguria. Santa Cecilia escluso, il regolamento impone una gara di ritorno tra Sassello e Priamar

E' arrivata l'esclusione del Santa Cecilia dai gironi di Coppa Liguria, dopo la mancata presenza nel match contro la Priamar

Come già accaduto nel girone 3, dovrà esserci quindi una sorta di gara di ritorno tra la stessa Priamar e il Sassello, dopo l'1-0 maturato a Savona a favore dei rossoblu nel corso della prima gara del raggruppamento.

 

 

GARE DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/10/2020 SANTA CECILIA – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che la gara non ha avuto inizio per l'assenza della Società Santa Cecilia e che, presso l'impianto, si è presentato il Presidente della stessa, Sig. Libertone Pasquale, il quale, dopo aver fornito il certificato di sanificazione dello spogliatoio dell'arbitro, affermava che la sua squadra non avrebbe giocato, in quanto alcuni calciatori sarebbero stati a contatto con dei casi di covid-19 e che, quindi, non aveva potuto firmare il protocollo che garantisce la sicurezza di tutti;

Considerato che, all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato, altresì, che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società Santa Cecilia non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione;

Considerato che, da una parte, la Società Santa Cecilia, nei giorni immediatamente precedenti la gara in esame non ha mai avanzata, al Comitato Regionale della LND, alcuna richiesta di rinvio della gara, come emerge dalla verifica degli atti d'ufficio, e, dall'altra, non ha proposto alcun ricorso, nelle forme e con le modalità previste dal C.G.S., adeguatamente e specificamente motivato per invocare lo stato di forza maggiore nella situazione in oggetto, che, si ritiene, ben potesse essere nota prima dell'ora fissata per la gara, in cui il presidente della medesima Società si è presentato all'arbitro per esporre quanto sopra;

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, " Visto il C.U. n.º 16 del 02/10/2020, quale, fra l'altro, dispone per la COPPA LIGURIA di SECONDA CATEGORIA e per quella di TERZA CATEGORIA:

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie pari a Euro 200,00.

Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse;

nel caso in cui la rinuncia riguardi i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi";

P.Q.M.

delibera di escludere società Santa Cecilia dalla competizione di cui trattasi e di infliggere alla medesima la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00).

redazione

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