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Calcio | 03 settembre 2021, 18:26

Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza. Vince il ricorso il Rapallo Rivarolese, sanzionato anche l'Alassio FC

Tutti i provvedimenti dopo la seconda giornata del primo turno

Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza. Vince il ricorso il Rapallo Rivarolese, sanzionato anche l'Alassio FC

GARE DI COPPA ITALIA ECCELLENZA 


GARE DEL 28/ 8/2021 



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

GARA RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE - RIVASAMBA H.C.A. del 28/08/2021 

Il G.S. 

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società RAPALLO R. 

1914 RIVAROLESE, con p.e.c. in data 28 agosto 2021, h. 21:45:40; 

 

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; 

 

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in pari data con p.e.c. h. 23:50:20 è stato, poi, 

depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra 

richiamato art. 67 del C.G.S.; 

 

Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: "In data 28 Agosto 2021 veniva disputata presso l’impianto sportivo Umberto Macera di Rapallo la partita in epigrafe valevole per il primo turno della partita d’andata della Coppa Italia di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria – L.N.D.;

2. Dalla distinta di gara si può rilevare pacificamente come la società S.C.D. RIVASAMBA HCA abbia impiegato, nella summenzionata partita, il giocatore LASAGNA Pietro nato il 19/03/1991............;

3. Lo stesso giocatore veniva identificato dal direttore di gara mediante carta identità; 4. tale condotta posta in essere dalla società RIVASAMBA HCA non è conforme con la normativa federale relativa all’impiego dei calciatori in stato di squalifica"; 

Atteso che, nel prosieguo della memoria, la ricorrente evidenziava, altresì, che "il calciatore LASAGNA Pietro fosse, al momento dell'impiego nella partita summenzionata, in posizione di squalifica, avendo lo stesso nella Coppa Italia Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021, con la Società Campomorone Sant'Olcese, una giornata di squalifica, a seguito delle ammonizioni comminate negli incontri Campomorone Sant'Olcese - Genova Calcio del 24/09/2020 e Campomorone Sant'Olcese - Cairese del 27/09/2020, come da C.U. 16 del 02/10/2020, da scontarsi nella prima gara utile successiva che, da calendario si sarebbe dovuta disputare il 28/10/2020, ma la stessa venne posticipata a data da destinarsi, per poi sospendere definitivamente la manifestazione a causa lockdown causa Covid

Ne consegue che il calciatore LASAGNA Pietro dovesse ancora scontare la squalifica in essere a suo carico nella prima partita Utile di Coppa Italia disponibile e, per la precisione, quella di cui in oggetto..."; 

Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente risultato che il calciatore LASAGNA Pietro nella scorsa stagione sportiva era tesserato per la Società CAMPOMORONE S.OLCESE e che, nell'ultima partita disputata (27.09.20) è stato squalificato per recidiva in ammonizione, ma tale squalifica non è mai 

stata scontata in quanto la competizione (Coppa Italia) non è, poi, terminata a causa della pandemia da COVID 19 e che, pertanto, il calciatore medesimo deve scontare la sanzione nel corso della corrente stagione sportiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 6, del CGS; 

Considerato che, in via preliminare, era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 03/09/2020; 

Preso atto che, alla data odierna, non sono pervenute memorie da parte di entrambe le società; 

Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto; 

Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 2-1, a favore della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; 

Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS; 

Visto l'art. 48 del CGS; 

Il G.S. 

Dispone: 

Di accogliere il ricorso di cui trattasi; 

Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; 

Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore LASAGNA Pietro, della società RIVASAMBA H.C.A., a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare; 

Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della RIVASAMBA H.C.A., Signor BARBIERI Glauco, fino al 16 settembre 2020; 

Di infliggere alla società RIVASAMBA H.C.A., la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva; 

La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE. 

Firmato 

Il Giudice Sportivo 

Dott. Gianfranco Ricci 


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

SOCIETA' 


AMMENDA 

Euro 100,00 RIVASAMBA H.C.A. 

V.D.G. 

 

DIRIGENTI 


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 9/2021 

BARBIERI GLAUCO (RIVASAMBA H.C.A.) 

V.D.G. 

 


CALCIATORI ESPULSI 


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.) 

V.D.G. 

GARE DEL 1/ 9/2021 


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

GARA PIETRA LIGURE 1956 – ALASSIO FOOTBALL CLUB del 1/ 9/2021 

Il G.S. 

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; 

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore INVERNIZZI Francesco della Società ALASSIO FOOTBALL CLUB, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; 

Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore INVERNIZZI Francesco non risulta essere stato tesserato, in quanto, dagli atti d'ufficio si evince che il documento del suo tesseramento risulta 

creato il 31.08.21 ma non è mai stato firmato elettronicamente.; 

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la 

sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; 

Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; 

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 7 – 2 in favore della società PIETRA LIGURE 1956; 

DISPONE 

Di: 

Omologare il risultato della gara; 

Infliggere la squalifica per 2 giornate al calciatore INVERNIZZI Francesco, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; 

Infliggere l'inibizione fino al 16 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ALASSIO FOOTBALL CLUB, Signor DE MARTINI Nicola; 

Comminare l'ammenda di Euro 200 alla società ALASSIO FOOTBALL CLUB, a titolo di responsabilità oggettiva. 

Dare atto che il calciatore in questione non ha disputato altre gare nella corrente stagione sportiva. 

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. 

Firmato 

Il Giudice Sportivo 

Dott. Gianfranco Ricci 

GARE DEL 1/ 9/2021 


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

SOCIETA' 

AMMENDA 

Euro 200,00 ALASSIO FOOTBALL CLUB 

Vedi Delibera. 

Euro 150,00 CADIMARE CALCIO 

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 9 2021/22 LND). 

Euro 150,00 PIETRA LIGURE 1956 

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 9 2021/22 LND). 

DIRIGENTI 


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 9/2021 

DEMARTINI NICOLA 

(ALASSIO FOOTBALL CLUB) 

V.D.G. 

 

ALLENATORI 


SQUALIFICA PER UNA GARA 

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB) 


CALCIATORI ESPULSI 


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

CATANESE MICHELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB) 

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

CALCIATORI NON ESPULSI 


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

Al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, rivolgeva espressioni minacciose nei confronti del DDG. 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

CAFIERO DAVIDE (ALASSIO FOOTBALL CLUB) 

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB) 

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

MAZZALI MATTIA (CADIMARE CALCIO) 

PARZIALE FRANCESCO (CADIMARE CALCIO) 

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE) 

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE) 

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE) 

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE) 

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE) 

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR) 

SANGUINETTI NICOLA (CANALETTO SEPOR) 

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) 

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) 

FARINA TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) 

GROSSO EDOARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) 

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956) 

SADKI OMAR (TAGGIA) 

CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO) 

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO) 

Lorenzo Tortarolo

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