Ciclismo - 06 settembre 2021, 18:16

“3^ Gran Fondo Alpi Liguri”: il provvedimento di chiusura strade

La manifestazione ciclistica, in programma il 12 settembre, prevede la partenza da Carcare alle ore 10.30 con arrivo nella medesima località alle ore 13.00

“3^ Gran Fondo Alpi Liguri”: il provvedimento di chiusura strade

Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale della Prefettura di Savona riguardante le modifiche alla viabilità legate alla “3^ Gran Fondo Alpi Liguri”, in programma il giorno 12 settembre 2021, con partenza da Carcare alle ore 10.30 ed arrivo a Carcare alle ore 13.00  (manifestazione di ciclismo su strada):

VISTO l’unito provvedimento della Provincia di Savona  n. 2190 del 1° settembre 2021, con il quale, a seguito dell’istanza presentata dal presidente del Gruppo Sportivo G.S. Loabikers di Loano (SV),  è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “3° Gran Fondo ALPI LIGURI”, in programma il giorno 12 settembre 2021, con partenza da Carcare alle ore 10.30 ed arrivo a Carcare alle ore 13.00 circa, che attraverserà il territorio dei Comuni di Carcare, Altare, Mallare, Bormida, Rialto, Magliolo, Calizzano, Murialdo, Millesimo, Osiglia, Plodio, Pallare;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500 circa e che la macchina di “fine gara ciclistica” sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta  minuti;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’ANAS con nota prot. n. U.0551104 del 6 settembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 30904 del 2 settembre 2021 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 11917 Rep. 220.18 del 6 settembre 2021, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 21846 in data 10 agosto 2021;

VISTO il D.L. 06 Agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in particolare l’articolo 4 “Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico”, commi da 1 a 2, che confermano le linee guida di cui all’articolo 5 commi 2 e 3  del D.L. 22 Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il D.L. 23 Luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che proroga lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 ed in particolare l’articolo 3, inserendo l’articolo 9 bis comma 1, al D.L. 52/2021, prevede: “a far data dal 06/08/2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 comma 2 l’accesso ai seguenti servizi e attività: […] lettera b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi di cui all’articolo 5[…]”;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata “3° Gran Fondo Alpi Liguri”, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO l’atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto  conferisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA 

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata “3° Gran Fondo Alpi Liguri”, per il giorno 12 settembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 circa, con partenza da Carcare ed arrivo a Carcare, come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.    

Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 2190 del 1° settembre 2021 della Provincia di Savona, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, così come indicato nel sopra richiamato provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante “inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

L’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi, su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA), lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, è vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; è vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvede a rilasciare delega per servizio di scorta con l’impiego di n. 12 motociclisti coadiuvati da adeguato personale A.S.A., tutti muniti di regolare abilitazione di cui al predetto Disciplinare;

SI DISPONE inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

- l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;

- l’Organizzazione predispone un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

 In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

 Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

cs

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