Svolta a sorpresa per Legino - Ceriale.
La Giustizia Sportiva ha infatti confermato il successo dei savonesi maturato domenica scorsa al Ruffinengo.
La posizione di Diarra, leggendo il dispositivo, non è punibile, in quanto il ricorso della società cerialese è stato presentato oltre le tempistiche previste dalla federazione.
I verdeblu restano quindi in vetta al girone, grazie all'omologazione del 3-1
Il dispositivo
GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 21/ 8/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 8/2022
LEGINO 1910 - CERIALE PROGETTO CALCIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione;
Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CERIALE PROGETTO CALCIO con p.e.c. in data 22 agosto 2022 h. 17:22:03;
Visto il successivo ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CERIALE PROGETTO CALCIO con p.e.c. in data 22 agosto 2022 18:15:33, in cui veniva richiesto di infliggere la punizione sportiva della gara in questione alla Società LEGINO 1910, a motivo dell'utilizzo di un calciatore squalificato per la stessa manifestazione;
Visto il C.U. n. 30 della LND - S.S. 2022/23, con il quale veniva trasmesso il C.U. n. 19/A della FIGC, del 20 luglio 2022 "Abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della LND - Stagione Sportiva 2022/2023", il quale stabilisce, tra l'altro, che, "per i provvedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66,comma 1, lett. b), 67, 76,77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni dei termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali, presso i Comitati Regionali, instaurati su ricorso della parte interessata. - il termine per presentare il preannuncio di ricorso......è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo.........è fissato entro le ore 18.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara…;
Visto il combinato disposto degli artt. 44, comma 6 e 49, comma 12 del CGS;
Visto l'art. 67, comma 2 alinea del CGS;
Considerato che sia il preannuncio in questione, sia il successivo ricorso, sono stati depositati oltre i termini temporali suddetti, come risulta in atti; Dispone:
Di dichiarare il ricorso in oggetto improcedibile;
Di omologare il risultato della gara Legino 1910/Ceriale Progetto Calcio 3 – 1;
Si incameri il contributo di cui all'Art. 48 del CGS;
Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.