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Calcio | 22 settembre 2022, 19:52

Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a sei giornate di squalifica, vittoria a tavolino per la Tarros Sarzanese

Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a sei giornate di squalifica, vittoria a tavolino per la Tarros Sarzanese

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/ 9/2022


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/10/2022

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' CUGINI RICCARDO (MAROLACQUASANTA)

A seguito di una decisione arbitrale, entrava in campo urlando al ddg espressioni gravemente ingiuriose e pronunciando un'espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento invitava il ddg, con fare minaccioso, ad avvicinarsi a lui mentre ripeteva le precedenti espressioni, compresa quella blasfema. Infine, reiterava il suo comportamento, con insulti, sferrando con violenza un colpo alla panchina e causando la rottura in un punto di essa (infrazione rilevata anche da parte di un AA).

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2022

CAPURRO FRANCESCO (MARASSI 1965)

Infrazione rilevata da parte di un AA

 

AMMONIZIONE (I INFR)

MEZZANI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

TESTINI VINCENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

FABIANI PAOLO (MAROLACQUASANTA)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO

) A seguito di una precedente ammonizione per proteste, dopo l'assegnazione alla squadra avversaria di un calcio di rigore, il calciatore afferrava il braccio del ddg teso a dare il provvedimento e lo abbassava con rabbia. La scena si ripeteva con il provvedimento di espulsione. Durante ciò non mancava di protestare in maniera animata sia sul tdg sia una volta lasciato quest'ultimo (sanzione aggravata in quanto capitano).

 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

Spintonava volontariamente un avversario, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive e minacciandolo vistosamente.

 

BERNARDINI LORENZO (MARASSI 1965)

Spintonava volontariamente un avversario, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive e minacciandolo vistosamente

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

NEGRO NICOLO (NEW BRAGNO CALCIO)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

BAHRI ISSA (MARASSI 1965)

ROSSI LORENZO (MAROLACQUASANTA)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

ESPOSITO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

PIU NICCOLO (LEGINO 1910)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

CANTONI LORENZO (MARASSI 1965)

PAPACCHIOLI LUCA (MAROLACQUASANTA)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (BAIA ALASSIO CALCIO)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

RASO MARCO (BORZOLI)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

PRINA TOMMASO (CARCARESE)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PINI MARIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BRAIDA MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FRANCHINI FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MARTIRE GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

LUFI ERALDO (GOLFO DIANESE 1923)

MAZZAPICA MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

PAONESSA SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MARCHESINI PAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

CURABBA MORENO (PRAESE 1945)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

MONARDA FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

RADU ROBERT MADALIN (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

ARETUSO MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO) 

 

GARE DEL 11/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 9/2022

TARROS SARZANESE SRL - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Il G.S.

 

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società TARROS SARZANESE, con p.e.c. in data 12 Settembre 2022 h. 12:23:58;

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 14 Settembre 2022 h. 17:58:07, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., motivato dall'utilizzo da parte della società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., nella gara in questione del calciatore BONCI Stefano, indicato nella distinta presentata all'arbitro con il numero 3, pur trovandosi lo stesso in posizione irregolare, in quanto non doveva prendere parte alla gara perché squalificato a seguito della gara disputata il 29 Maggio scorso contro la Praese 1945 valevole per il "Play off promozione", a seguito della quale il Giudice Sportivo con il C.U. n. 49 del 30.12.2021 del Comitato Regionale Liguria gli ha inflitto la 18/25 squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (2a infr.), eppertanto, la prima gara ufficiale utile in cui il calciatore BONCI Stefano doveva scontare detta squalifica è proprio quella oggetto del presente ricorso;

Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente emerso che, il calciatore in questione risultava squalificato per recidiva in ammonizione dopo essere stato ammonito nella finale Play Off Promozione GOLFOPRORECCO - PRAESE 1945 DEL 29.05.2022 (sanzione pubblicata nel C.U. 95 del 1.6.2022 e non già, come erroneamente indicato dalla ricorrente C.U. n. 49 del 30.12.2021);

Considerato che Questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul 29.05.2022 (sanzione pubblicata nel C.U. 95 del 1.6.2022 e non già, come erroneamente indicato dalla ricorrente C.U. n. 49 del 30.12.2021);

Considerato che Questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 22/09/2022, dando di ciò comunicazione alle società TARROS SARZANESE e GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., nel rispetto di quanto disposto dal sesto edal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S;  Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto;  Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 3-0 a favore della Società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.;

Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;

Visto l'art. 48 del CGS IL GS DISPONE

Di accogliere il ricorso di cui trattasi;

Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società TARROS SARZANESE;

Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore BONCI Stefano, della società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare;

Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., Signor CAVAGNARO Luca, fino al 06 ottobre 2022;

Di infliggere alla società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva;

La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società TARROS SARZANESE. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.

 

Firmato

Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci 

 

 

cs

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