Si è conclusa come da attese la querelle relativa ad Albenga - Finale, una delle partite del campionato Giovanissimi in cui è sceso in campo per gli ingauni un giocatore sotto i 12 anni di età.
Il Giudice Sportivo, pur essendo stato presentato il preannuncio di reclamo da parte dei giallorossi in ritardo, ha infatti stabilito la sconfitta a tavolino per i bianconeri.
Gara del 26/ 9/2017 ALBENGA 1928 – FINALE
Il G.S.
premesso che la società FINALE ha fatto pervenire preannuncio di reclamo concernente la posizione irregolare di un calciatore della società ALBENGA 1928;
che, in particolare, il sodalizio reclamante ha dedotto la partecipazione alla gara di un calciatore della società ALBENGA 1928 il quale non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
che, in effetti, il giocatore di cui sopra risulta aver partecipato alla gara essendo subentrato al 33 s.t.;
che il calciatore in questione non aveva compiuto il dodicesimo anno di età nelle circostanze di tempo in argomento;
che, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico più volte ribadito da Comunicati Ufficiali di Questo Comitato alla Categoria Giovanissimi possono partecipare solo i calciatori nati negli anni 2003 e 2004, nonché i giocatori nati nell'anno 2005, solo dopo il compimento del dodicesimo anno di età;
che, pertanto, si é concretizzata una situazione punibile ai sensi dell'art. 17 C.G.S., in quanto la partecipazione alla gara di un calciatore senza titolo ha senza dubbio influito sulla regolarità della stessa;
che, comunque, ai sensi dell'art. 34 bis N.O.I.F. la violazione delle norme concernenti i limiti di impiego dei calciatori comporta ipso facto la perdita della gara;
che, in ogni caso, il preannuncio di reclamo inviato dalla società FINALE è tardivo, in quanto pervenuto oltre le ore 00.00 del giorno feriale immediatamente successivo alla disputa della gara;
che al preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo;
che, pertanto, la relativa tassa deve essere incamerata dovendosi considerare improcedibile l azione promossa dalla società FINALE;
che, peraltro, il risultato della gara in epigrafe non è ancora stato omologato;
che, ai sensi dell’art. 29 C.G.S, il Giudice Sportivo può decidere in merito alla regolarità della gara ed alla posizione del calciatori anche d ufficio.
Ciò premesso, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni a carico della società ALBENGA 1928:
perdita della gara con il risultato di 0-3;
ammenda pari ad € 50,00.
Dispone l’incameramento della tassa nei confronti della società FINALE.