Calcio - 06 ottobre 2017, 11:07

Calcio, Giovanissimi: preannuncio di ricorso tardivo per il Finale, ma l'Albenga perde a tavolino per aver impiegato un giocatore sotto i 12 anni

Le proteste promulgate pochi giorni fa dal presidente del Settore Giovanile ingauno, Mirco Secco, hanno trovato riscontro

Calcio, Giovanissimi: preannuncio di ricorso tardivo per il Finale, ma l'Albenga perde a tavolino per aver impiegato un giocatore sotto i 12 anni

Si è conclusa come da attese la querelle relativa ad Albenga - Finale, una delle partite del campionato Giovanissimi in cui è sceso in campo per gli ingauni un giocatore sotto i 12 anni di età.

Il Giudice Sportivo, pur essendo stato presentato il preannuncio di reclamo da parte dei giallorossi in ritardo, ha infatti stabilito la sconfitta a tavolino per i bianconeri.

 

Gara del 26/ 9/2017 ALBENGA 1928 – FINALE

Il G.S.

premesso che la società FINALE ha fatto pervenire preannuncio di reclamo concernente la posizione irregolare di un calciatore della società ALBENGA 1928;

che, in particolare, il sodalizio reclamante ha dedotto la partecipazione alla gara di un calciatore della società ALBENGA 1928 il quale non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

che, in effetti, il giocatore di cui sopra risulta aver partecipato alla gara essendo subentrato al 33 s.t.;

che il calciatore in questione non aveva compiuto il dodicesimo anno di età nelle circostanze di tempo in argomento;

che, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico più volte ribadito da Comunicati Ufficiali di Questo Comitato alla Categoria Giovanissimi possono partecipare solo i calciatori nati negli anni 2003 e 2004, nonché i giocatori nati nell'anno 2005, solo dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

che, pertanto, si é concretizzata una situazione punibile ai sensi dell'art. 17 C.G.S., in quanto la partecipazione alla gara di un calciatore senza titolo ha senza dubbio influito sulla regolarità della stessa;

che, comunque, ai sensi dell'art. 34 bis N.O.I.F. la violazione delle norme concernenti i limiti di impiego dei calciatori comporta ipso facto la perdita della gara;

che, in ogni caso, il preannuncio di reclamo inviato dalla società FINALE è tardivo, in quanto pervenuto oltre le ore 00.00 del giorno feriale immediatamente successivo alla disputa della gara;

che al preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo;

che, pertanto, la relativa tassa deve essere incamerata dovendosi considerare improcedibile l azione promossa dalla società FINALE;

che, peraltro, il risultato della gara in epigrafe non è ancora stato omologato;

che, ai sensi dell’art. 29 C.G.S, il Giudice Sportivo può decidere in merito alla regolarità della gara ed alla posizione del calciatori anche d ufficio.

Ciò premesso, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni a carico della società ALBENGA 1928:

  • perdita della gara con il risultato di 0-3;

  • ammenda pari ad € 50,00.

 

Dispone l’incameramento della tassa nei confronti della società FINALE. 

redazione

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