Calcio - 28 luglio 2026, 11:28

Calcio | La Corte di Appello sanziona Sanremese e Golfo Dianese, ma specifica: «I club e il CR Liguria volevano tutelare la serenità dei giovani giocatori"

Ai due massimi dirigenti, Masu e Sciandino è stato comminato un mese di inibizione per aver deciso di non far disputare due partite delle leve giovanili contro la San Bartolomeo Cervo: "C'erano evidenti rischi di ordine pubblico. Abbiamo letto ricostruzioni fantasiose: bimbi strumentalizzati"

Calcio | La Corte di Appello sanziona Sanremese e Golfo Dianese, ma specifica: «I club e il CR Liguria volevano tutelare la serenità dei giovani giocatori"

La Corte Federale d'Appello della FIGC, con decisione depositata lo scorso  13 luglio, ha parzialmente accolto il reclamo della Procura federale interregionale, riformando la sentenza del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Liguria che aveva prosciolto Paolo Sciandino e Alessandro Masu, all'epoca presidenti rispettivamente della Golfo Dianese e della Sanmrese.

Le due società non si sono presentate a due gare giovanili calendarizzate: San Bartolomeo Cervo - Golfo Dianese (campionato Esordienti 1° anno) e Sanremese - San Bartolomeo Cervo (campionato Pulcini 2° anno). Secondo la Procura federale, i due presidenti avrebbero violato l'obbligo di assicurare la partecipazione delle proprie squadre, integrando la fattispecie di "prima rinuncia" prevista dalle Norme organizzative interne della FIGC.

I due dirigenti avevano giustificato la decisione con la volontà di tutelare la sicurezza dei giovani tesserati, in un clima di conflittualità tra le società coinvolte e i genitori dei ragazzi, riferendo anche di aver ricevuto un'indicazione in tal senso dal Presidente del Comitato regionale.

Il Tribunale federale territoriale ligure aveva prosciolto entrambi, ritenendo il fatto di scarsa rilevanza disciplinare per una serie di ragioni: si trattava di un episodio isolato nella stagione, non aveva avuto conseguenze sulla regolarità dei campionati, e appariva sproporzionato rispetto alla lieve sanzione pecuniaria (10 euro) già inflitta alle società per lo stesso fatto.

La Procura federale interregionale ha impugnato la decisione, chiedendo due mesi di inibizione per ciascun presidente, sostenendo che il primo giudice avesse confuso il piano dell'accertamento della responsabilità con quello, distinto, della determinazione della sanzione.

La Corte ha inoltre chiarito che il timore per la sicurezza non giustificava la rinuncia unilaterale alla gara: l'ordinamento sportivo prevede strumenti specifici (richiesta di rinvio, misure di ordine pubblico) per gestire situazioni di rischio, ma non la facoltà per un presidente di decidere autonomamente di non disputare l'incontro. Allo stesso modo, il parere del Presidente del Comitato regionale, privo di valore giuridico vincolante, non poteva scriminare la condotta.

Pur riconoscendo la rilevanza disciplinare della condotta, la Corte ha valutato alcuni elementi attenuanti: l'episodicità del fatto, l'assenza di conseguenze sui campionati, l'assenza di finalità competitive e le legittime preoccupazioni per la sicurezza dei ragazzi. Sulla base di questi fattori, ha dimezzato la richiesta della Procura, irrogando un mese di inibizione a testa, sia per Alessandro Masu sia per Paolo Sciandino, anziché i due mesi richiesti dalla Procura federale.
 

Sulla sentenza sono intervenute entrambe le parti coinvolte.

Il responsabile del settore giovanile della Sanremese, Vincenzo Stragapede, ha spiegato: «Ci dispiace per la sanzione. Abbiamo letto ricostruzioni fantasiose apparse su alcuni organi di stampa, nelle quali si è lasciato intendere che la partita non sia stata disputata per timori di natura tecnica nei confronti dei nostri avversari. Non è assolutamente così. In quel periodo si era creato un clima di particolare tensione e lo stesso presidente del Comitato Regionale ci aveva consigliato di non giocare l'incontro per evitare possibili problemi legati ai genitori. Non ci sono state pressioni: è stata una nostra scelta, dettata esclusivamente dal senso di responsabilità».

Sulla stessa linea anche Alessandro Masu, all'epoca presidente del club: «Accettiamo il verdetto della Corte d'Appello, ma per le motivazioni riportate nella sentenza, non per quanto è stato scritto in determinati articoli. All'interno del nostro settore giovanile è stata presa una decisione di responsabilità nei confronti dei nostri tesserati. Abbiamo voluto evitare situazioni spiacevoli, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, senza alcun intento boicottatorio. Mi è stato inflitto un mese di inibizione perché la Sanremese non è scesa in campo, non per fatti privi di riscontri. La Sanremese dell’era Masu si è contraddistinta sia sul campo che fuori, non accettando mai compromessi o scorciatoie per eludere la legge o per di più mettendo a serio rischio i nostri ragazzi».

A ribadire il concetto è stato anche il massimo dirigente della "Golfo" Paolo Sciandino: «Sono davvero amareggiato per alcune falsità che ho letto. La sentenza parla chiaro: siamo stati sanzionati perché non abbiamo disputato la gara contro la San Bartolomeo. È una decisione della quale mi assumo ogni responsabilità. In quel momento si respirava un clima di forte astio, soprattutto tra i genitori, tale da far temere possibili incidenti in tribuna durante la partita. La seconda gara, infatti, si è svolta regolarmente, quando la tensione si era ormai attenuata. Lo stesso presidente del CR Liguria ci aveva suggerito questa soluzione. Dopo l'iniziale proscioglimento, la sentenza è stata ribaltata per motivazioni esclusivamente tecniche, non certo perché temessimo di perdere contro i nostri avversari. Stiamo parlando di una partita tra ragazzi di dieci anni: quale ansia da prestazione avrebbe potuto esserci? I bambini rappresentano la parte più bella del calcio e non dovrebbero mai essere strumentalizzati».

Lorenzo Tortarolo

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