Il Savona resterà in Eccellenza. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Territoriale, che nell'udienza del 19 agosto ha respinto il ricorso presentato dall'Angelo Baiardo contro il ripescaggio dei biancoblù nel massimo campionato regionale dilettantistico.
Tutto nasce dalla graduatoria stilata al termine dei play-off di Promozione 2025/2026, valida anche per eventuali ripescaggi nella stagione successiva. In quell'elenco il Vallescrivia figurava al primo posto, il Savona al secondo, il Baiardo al terzo e la Praese al quarto.
Quando si è liberato un posto in Eccellenza — per la rinuncia della Voltrese — il Comitato Regionale ha ripescato proprio Vallescrivia e Savona, rispettando l'ordine della classifica.
Il problema, secondo il club neroverde, è che il Savona, di fatto, non esisteva più: a luglio la società si era fusa per incorporazione con il Legino, dando vita a un nuovo soggetto societario, con tanto di nuovo numero di matricola. Per i ricorrenti, quella fusione avrebbe fatto perdere al "vecchio" Savona il diritto al ripescaggio, che a loro avviso era solo una "aspettativa" e non un titolo sportivo consolidato. Di conseguenza, il posto sarebbe dovuto spettare proprio al Baiardo, terzo in graduatoria.
Prima di entrare nel merito, il Collegio ha dovuto sgombrare il campo da una serie di eccezioni sollevate dalle controparti — dal presunto difetto di impugnazione di atti presupposti, alla contestata legittimazione del firmatario del ricorso, fino a presunte irregolarità nelle notifiche. Il Tribunale le ha giudicate tutte infondate, ritenendo che il ricorso fosse stato correttamente instaurato.
Il punto centrale della sentenza riguarda la natura giuridica della fusione societaria. Richiamando il Codice Civile e consolidata giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale ha chiarito che una fusione per incorporazione non estingue la società incorporata né crea un soggetto totalmente nuovo: si tratta piuttosto di una riorganizzazione formale, in cui tutti i diritti e gli obblighi maturati proseguono senza soluzione di continuità nella nuova entità.
Applicando questo principio al caso specifico, i giudici hanno stabilito che il diritto al ripescaggio maturato dal Savona sul campo, grazie al piazzamento in classifica, non è affatto una semplice "aspettativa" come sostenuto dal Baiardo, ma un vero e proprio diritto acquisito. Un diritto che, in virtù delle norme federali (in particolare gli articoli 20 e 52 delle NOIF), passa automaticamente alla società risultante dalla fusione, alla quale viene riconosciuto il titolo sportivo più favorevole tra quelli delle società che si sono unite.
Quanto al cambio di numero di matricola, ribadito dai ricorrenti come prova dell'estinzione del vecchio Savona, il Tribunale lo ha liquidato come un mero adempimento anagrafico, privo di qualsiasi rilevanza sul piano dei diritti sportivi.
Il Baiardo aveva chiesto, in via subordinata, la propria ammissione al campionato — eventualmente anche allargando l'organico a 17 squadre. Anche su questo fronte i giudici hanno chiuso la porta: decidere sul numero di squadre partecipanti a un campionato, hanno spiegato, non rientra nelle competenze del Tribunale ma è materia riservata al Comitato Regionale. Per lo stesso motivo è stata dichiarata inammissibile anche la costituzione in giudizio del Praese, che sperava proprio in un simile allargamento per ottenere a sua volta un ripescaggio.





