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Calcio | 12 aprile 2018, 18:22

Calcio, Eccellenza: la Sammargheritese vince il ricorso sul Valdivara, (LA NUOVA CLASSIFICA)

Calcio, Eccellenza: la Sammargheritese vince il ricorso sul Valdivara, (LA NUOVA CLASSIFICA)

Come preventivabile è stato accolto il ricorso della Sammargheritese nei confronti del Valdivara 5 Terre in merito all'ormai famosa questione relativa al tesseramento dei tre giocatori nigeriani.

Ecco la nuova graduatoria, con il pareggio maturato in campo che si trasforma in un 3-0 a tavolino a favore degli orange.

 

 

 

IL COMUNICATO

gara del 18/ 3/2018 VALDIVARA 5 TERRE - SAMMARGHERITESE 1903

Il G.S.

Premesso che:

- in data 18/03/18 la Società SAMMARGHERITESE 1903 ha presentato preannuncio di reclamo, riguardante la regolarità della gara in epigrafe;

- in data 21/03/18 è avvenuta la formalizzazione del suddetto reclamo;

- in pari data, la reclamante ne inviava copia alla controparte e che questa è stata ad essa notificata in data 28/03/18, come attestato dall'apposito servizio di Poste italiane;

Visti:

" il predetto reclamo, in cui la Società SAMMARGHERITESE 1903 - relativamente alla gara in epigrafe lamenta l'utilizzo, in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU AbiolaBankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid; in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell'articolo 40 delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale "Viareggio Cup", nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.

In relazione a quanto sopra, la ricorrente, presentando le argomentazioni del caso, sostiene che l'utilizzo dei predetti calciatori nel campionato di Eccellenza, non possa ricadere nella fattispecie disciplinata dal 3º comma dell'art. 40 quater delle NOIF, in quanto gli stessi non possono essere considerati come calciatori residenti in Italia e mai tesserati per una Federazione Estera.

" le controdeduzioni della Società VALDIVARA 5 TERRE, in data 29 marzo 2018, la quale, anche richiamando precedenti decisioni di questo Organo giudicante riguardo al caso di specie, eccepisce che i predetti tesserati avevano pieno e legittimo titolo a prendere parte alla gara de quo ed invocando l'infondatezza delle argomentazioni proposte dalla ricorrente nel proprio gravame, chiede che il predetto venga rigettato e si proceda all'omologazione del risultato conseguito sul campo; " la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, adottata in data 19 marzo 2018 (pubblicata sul C.U. n.º 16/TFN -Sezione Tesseramenti 2017/2018), con cui veniva dichiarato nullo il tesseramento dei calciatori EJALONIBU Abiola Bankole (15.11.1999 - Matr. FIGC 1017835), IROANYA Chukwuemeka (13.09.1999 - Matr. FIGC 1017459) ed OLONISAKIN Taiwo Hamid (25.05.1999 - Matr. FIGC1017467);

" gli artt. 17 e 46, 1º comma del C.G.S.;

" la nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale, riguardante il caso in esame;

Considerato che le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti sono immediatamente esecutive

P.Q.M.

" Si dispone l'accoglimento del reclamo della la Società SAMMARGHERITESE 1903 e la conseguente restituzione della tassa;

" Si infligge alla Società VALDIVARA 5 TERRE la sanzione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3;

" Si invia copia degli atti alla Procura Federale al fine dell'integrazione del fascicolo relativo al procedimento n.º 813pfi17/18, tuttora pendente, come da richiesta con nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale.

 


redazione

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