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Calcio | 09 marzo 2017, 16:52

Calcio. Mano pesante del Giudice Sportivo sul Don Bosco Vallecrosia: gli insulti razzisti a Marouf valgono un punto di penalizzazione e due partite a porte chiuse

Marouf in lacrime dopo la partita di domenica scorsa

Marouf in lacrime dopo la partita di domenica scorsa

La dura presa di posizione del presidente federale Giulio Ivaldi aveva lasciato presagire una condanna decisamente pesante nei confronti del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, dopo gli insulti razzisti rivolti a Binjamin Marouf. 

Al club ponentino è stato infatti comminato un punto di penalizzazione in classifica, inoltre la squadra di Bevilacqua dovrà disputare due partite a porte chiuse.

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 3/2017 DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA - QUILIANO A.S.D.


Il G.S.

premesso che, stando al contenuto del referto arbitrale, al termine della gara – prima del rientro negli spogliatoi – alcuni calciatori appartenenti alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA apostrofavano un calciatore della squadra avversaria con reiterati epiteti gravemente ingiuriosi;

che, più precisamente, le espressioni utilizzate dai tesserati del sodalizio DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA possono senza dubbio definirsi discriminatorie ai sensi dell’art. 11 co.1 C.G.S., in quanto costituenti offese per motivi di razza ed etnia;

che i soggetti responsabili non sono stati nominativamente individuati dal direttore di gara, ma non vi è alcun dubbio in merito alla loro appartenenza alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA;

che il sodalizio deve essere ritenuto responsabile di tali fatti ai sensi dell’art. 11 co. 3 e 4 C.G.S.;

che la condotta in parola deve ritenersi di indubbia gravità, non solo per la reiterazione delle espressioni ingiuriose, ma altresì in quanto tale contegno è stato posto in essere dai calciatori, cioè da soggetti i quali, in teoria, dovrebbero essere i principali portatori dei valori di rispetto e fair play alla base di ogni disciplina sportiva, agonistica e non;

che il numero di giocatori responsabili di tale comportamento deve reputarsi non ridotto, poiché lo stesso arbitro in referto ha menzionato di aver sentito provenire le ingiurie di cui sopra da parte di un “gruppo di calciatori della società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA”;

che, sebbene quella in argomento sia la prima violazione di tal fatta ascrivibile alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA, non può sottacersi come le circostanze sopra emarginate integrino un fatto di “particolare rilevanza” sotto il profilo etico-sportivo e disciplinare, ai sensi dell’art. 11 co. 3 C.G.S.;

che, pertanto, non si ritiene equa la sola pena minima prevista dagli artt. 11 co. 3 e 4 e 18 co. 1 lett. e) C.G.S. ma si ritiene doverosa l’applicazione, altresì, della più grave sanzione di cui all’art. 18 co. 1 lett. d) e g) C.G.S..

Ciò premesso, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni:

  • obbligo di disputare n. 2 (due) partite a porte chiuse;

  • penalizzazione punti 1 (uno) in classifica. 

redazione

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