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Calcio | 19 dicembre 2019, 19:14

Calcio, c'è già la sentenza di Soccer Borghetto - Letimbro: la gara sarà ripetuta

Arriva l'ammissione del direttore di gara

Calcio, c'è già la sentenza di Soccer Borghetto - Letimbro: la gara sarà ripetuta

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 15/12/2019 SOCCER BORGHETTO - LETIMBRO 1945

Il G.S.

" Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. LETIMBRO 1945, nel rispetto dei termini e con le procedure previste dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

" Considerato che non è stato, poi, depositato alcun ricorso, nei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

" Rilevato, tuttavia, che nel rapporto arbitrale si legge, fra l'altro, "Si fa presente che nel corso del primo è stato assegnato un calcio di rigore in favore della Societa' Letimbro, che si e' sviluppato nel seguente e modo: " il calciatore incaricato del tiro esegue il tiro regolarmente " il portiere avversario para, mandando il pallone contro il palo, la sfera torna a disposizione del tiratore che segna la rete " la rete verrà erroneamente annullata dal sottoscritto, assegnando un calcio di punizione indiretto " dichiaro inoltre di essermi accorto dell errore solo una volta rientrato negli spogliatoi al termine della gara, dunque non in tempo per una correzione immediata sul terreno di gioco".

" Considerato che i fatti descritti appaiono in palese discordanza conil disposto della Regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, la quale prevede che, nel caso di specie, la rete avrebbe, invece, dovuta essere convalidata;

" Visto l'Art. 10, comma 5 del CGS il quale prevede che "Quando si siano verificati,nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a)..........b)...........c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare";

" Considerato che l'episodio cui si fa riferimento è avvenuto ancora sul risultato di 0-0, che è rimasto tale fino al 6' del 2º t. e che, pertanto, l'assegnazione della rete nella circostanza contestata avrebbe potuto comportare un diverso andamento della gara, con possibili effetti sul risultato finale

" Visto l' art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Il G.S. Dispone:

" La ripetizione della gara in esame

" Il versamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S.

" Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco

redazione

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