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Calcio | 30 settembre 2016, 20:02

Calcio, Cairese: un anno di squalifica per Di Martino. Avrebbe inviato un sms a un giocatore del Carpi chiedendogli l'esito di un incontro

Calcio, Cairese: un anno di squalifica per Di Martino. Avrebbe inviato un sms a un giocatore del Carpi chiedendogli l'esito di un incontro

Fulmine a ciel sereno per la Cairese che di colpo di trova privata di uno dei suoi giocatori di maggior classe e talento. Mirko Di Martino.

Nelle scorse ore è arrivata infatti dal Comitato Regionale della Toscana la notifica della squalifica per anno a causa di un episodio risalente alla scorsa stagione, quando l'esterno offensivo vestiva la casacca dell'Asd Lampo.

Al centro della vicenda ci sarebbe un episodio in parte riconducibile al mondo del calcioscommesse. Di Martino avrebbe infatti inviato un sms al giocatore del Carpi, Lorenzo Pasciuti, chiedendogli lumi sull'esito di una partita non meglio precisata.

A questo punto Pasciuti, senza rispondere al messaaggio, ha denunciato l'episodio alla società biancorossa, pronta a segnalare il fatto agli organismi competenti.

 

Di seguito il testo della decisione intrapresa dal Tribunale Federale Territoriale della Toscana:

 

 

Deferimento della Procura Federale a carico di  - Di Martino Mirko, Calciatore tesserato per l’A.S.D. Lampo 1919, al quale contesta la violazione degli artt. 1 bis e 6, c. 2, del C.G.S.; -A.S.D. Lampo per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice. 

Il deferimento indicato in epigrafe è conseguente alla segnalazione con la quale la Società F.C. Carpi s.r.l. riferiva di un messaggio, dal carattere definito ambiguo perché così formulato “allora domani è tutto organizzato per l’1?”, trasmesso tramite cellulare, il giorno precedente la gara Carpi – Empoli del 25.4.2016 valida per il campionato di serie A, dal Calciatore Di Martino Mirko, tesserato per l‟A.S.D. Lampo, al Calciatore Pasciuti Lorenzo, appartenente alla Società Carpi Calcio F.C. 1909 s.r.l., avente evidente riferimento all‟esito della suddetta gara.  Il giorno dell‟incontro perveniva, da parte dello stesso mittente e con la medesima modalità di trasmissione, al Pasciuti altro messaggio sollecitante, nella sostanza, una risposta al precedente. Il Calciatore Pasciuti informava immediatamente la società di appartenenza la quale – a mezzo p.e.c. – segnalava il fatto alla Procura Federale. L‟Ufficio: - acquisite le dichiarazioni dei suddetti Calciatori nonché del Calciatore Vincent Alain Laurini, tesserato per la Società Empoli F.B.C. s.p.a., - accertata la natura della ricevitoria presso la quale il Di Martino ha dichiarato, in sede di audizione, di scommettere “circa due o tre volte al mese su partite di Serie A“,  ha disposto, previa notifica alle parti dell‟atto di conclusione delle indagini, il deferimento in esame contestando al calciatore Di Martino, la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1, per il contenuto dei messaggi inviati al Pasciuti, nonché la violazione dell‟art. 6, c. 2, in ordine alle scommesse su gare della Serie A che il calciatore ha ammesso effettuare ricorrentemente.  Disposto, con rituali notifiche, il dibattimento per la data odierna, il Collegio dà atto della presenza di: - Di Martino Mirko, Calciatore, assistito dal proprio legale; - Giannoni Marco nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. Lampo 1919, anch‟egli assistito dal difensore di fiducia. Quest‟ultimo ha fatto pervenire nei termini memoria a difesa. La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto, Avvocato Marco Stefanini. 


Su invito del Collegio prende la parola il difensore del Calciatore Di Martino, il quale, in riferimento alla contestata violazione dell‟art. 6 del C.G.S., si riporta alle dichiarazioni del proprio assistito rilevando l‟incertezza che grava sul suo comportamento. Infatti il calciatore afferma di non ricordare se e dove la scommessa sia stata effettuata, nè il fatto risulta dalle ricerche poste in essere dalla Procura. Circa l‟affermazione riportata nel capo di incolpazione che la scommessa sia stata effettuata presso soggetto non autorizzato, precisa che le società presso le quali il Di Martino è solito effettuare le giocate sarebbero assolutamente legittimate allo scopo. Ritiene che non esiste una definizione di “soggetto non autorizzato” dovendosi piuttosto parlare di soggetti clandestini che nulla hanno a che fare con la fattispecie in esame. In proposito invoca la buona fede del tesserato, calciatore dilettante, il quale si reca presso una ricevitoria operante alla luce del sole e non si pone il problema se la ricevitoria sia autorizzata o meno, trattandosi di agenzia regolarmente aperta al pubblico. Manca quindi ogni consapevolezza nel calciatore di compiere una violazione. Invoca il principio del libero affidamento.  Ritiene il proprio assistito colpevole per quanto riguarda la violazione dell‟art. 1 del C.G.S. affermando, a giustificazione, che si è trattato di comportamento condannabile pur definendolo superficiale.  Il difensore della Società si riporta integralmente alla memoria inviata, ribadendo la inesistenza della necessità che le giocate vengano fatte presso un soggetto autorizzato. Dal comportamento del calciatore la Società non ha tratto alcun vantaggio e comunque essa non aveva alcuna possibilità di intervento. Con riferimento alla responsabilità oggettiva contestata chiede che, nel caso di condanna, le sanzioni siano contenute nel minimo previsto. L‟Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, riportandosi all‟attività istruttoria compiuta dall‟Ufficio, chiede la conferma dell‟atto di deferimento emergendo la violazione dell‟art. 1 bis del C.G.S. dai due messaggi inviati dal deferito e da questi ammessi. Per quanto concerne la violazione dell‟art. 6, c. 2, afferma che, sulla base della documentazione acquisita in istruttoria, le due ricevitorie presso le quali il calciatore ha dichiarato di scommettere sono entrambe prive di autorizzazione. Contesta la possibilità di applicazione del principio del libero affidamento evidenziando che il giudice di merito non può disapplicare una norma in base ad una sentenza che non sia puntualmente riferibile alla fattispecie in esame. Il comportamento del calciatore così accertato determina la responsabilità della Società. Conclude il proprio intervento chiedendo l‟applicazione delle sanzioni nella misura minima edittale prevista dall‟art. 6, comma 3, che così quantifica: - al Calciatore Mirko Di Martino la squalifica per anni 3 (tre) e l‟ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila); - all‟A.S.D. Lampo 1919, a titolo di responsabilità oggettiva, l‟ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento). 

Decisione. Per quanto riguarda la violazione dell‟art. 1 bis i fatti contestati si sono indubbiamente verificati come emerge dalle dichiarazione rese dal soggetto interessato in istruttoria e dal Difensore in udienza, anche se si è tentato di ridurne la gravità con l‟affermare che i messaggi avevano carattere “scherzoso”. 


E‟ quindi pacifico che il Di Martino abbia inviato, nelle forme e con i contenuti di cui all‟atto di deferimento, le richieste in data 24 e 25 aprile 2016 per cui deve essere esaminato a quali conseguenze di carattere disciplinare esse conducono in applicazione del Codice di giustizia sportiva. Indubbiamente le telefonate del Di Martino al Pasciuti sono riferite, per il loro contenuto, ad una eventuale “combine” sull‟esito di una gara del campionato di Serie A (probabilmente la vicenda richiederebbe opportuni approfondimenti). Il contenuto dei messaggi costituisce, specie in un momento in cui le combine emergono nell‟ambito calcistico con continuità, chiara violazione dei principi di correttezza e probità previsti dal comma 1 dell‟art. 1 bis del C.G.S. e pertanto l‟autore è da sanzionare. Diverso è il caso dell‟applicazione alla fattispecie dell‟art. 6, c. 2, del C.G.S., che costituisce deroga alle norme di carattere generale in tema di sanzioni recate dagli artt. 18 e 19 del Codice, la cui stesura appare non tenere in considerazione le notevoli differenze fra gli appartenenti alla categoria dei professionisti e quella dei dilettanti. Ciò è evidente laddove:  - accomuna i tesserati della Lega Professionisti, perfettamente organizzati e costantemente seguiti da una stabile organizzazione societaria, e gli omologhi della Lega Dilettanti il cui assetto societario è generalmente affidato a soggetti che agiscono esclusivamente in funzione della loro passione per il gioco del calcio; - stabilisce (comma 3) in € 25.000,00 il minimo edittale della sanzione pecuniaria disconoscendo quale sia l‟effettiva situazione economico-finanziaria delle società dilettantistiche. E‟ auspicabile che di ciò tenga conto il legislatore sportivo. Tornando al caso che ci occupa, il Collegio rileva che il capo di incolpazione specifico è basato esclusivamente sulle dichiarazioni lacunose ed incerte dell‟interessato, che per ciò stesso richiederebbero una rigorosa verifica, alle quali l‟istruttoria compiuta non contrappone solidi argomenti e prove di effettiva colpevolezza. Il mero riferimento “partite di serie A” non consente nemmeno di verificare, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo che possa confortare l'ipotesi accusatoria, se in effetti le scommesse abbiano investito gare in ambito Figc. Tale presupposto logico necessario per l'applicazione della norma avrebbe dovuto essere dimostrato poiché la distinzione per categorie, finalizzata ad identificare campionati diversi, esiste anche in una pletora di altri sport (pallavolo, pallanuoto, pallacanestro, hockey ecc..).  Infatti, a prescindere dalle considerazioni della difesa sull‟essere le ricevitorie presso le quali le scommesse sarebbero state effettuate dal Calciatore Di Martino tutte autorizzate, nessuna prova concreta viene apportata a sostegno dell‟incolpazione. In punto di prova il Collegio rileva, in proposito, i documenti, recanti i numeri 11 e 12, allegati dalla Procura Federale al fascicolo istruttorio sono costituiti dalla ricevuta di scommesse effettuate in data 28.5.2016 a partite di campionati esteri da una delle società indicate dal calciatore (n.11), mentre la n. 12 rappresenta la pagina di internet di semplice presentazione di una Società che gestisce ricevitorie. Nessun collegamento con scommesse effettuate dal Di Martino, le cui dichiarazioni rimangono fini a sè stesse. Non si giunge pertanto, allo stato degli atti, ad aver certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della piena colpevolezza del deferito Di Martino  in ordine alla violazione dell‟art. 6, c. 2, del C.G.S. per cui, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, il calciatore deve essere prosciolto dalla relativa incolpazione. 

In conseguenza di ciò al Calciatore Di Martino Mirko viene addebitata unicamente la violazione dell‟art. 1 bis del C.G.S.. A tale decisione consegue, a carico della Società A.S.D. Lampo, l‟applicazione del principio di responsabilità oggettiva previsto dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. 

P  .  Q  .  M  .


il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge: - al Calciatore Di Martino Mirko, per la violazione dell‟art. 1 bis del C.G.S., la sanzione della squalifica per anni 1 (uno), prosciogliendolo per il resto; - alla Società A.S.D. Lampo, per la corrispondente responsabilità oggettiva la sanzione della pena pecuniaria di € 1.000,00 (mille). 

redazione

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