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Calcio | 23 gennaio 2020, 18:34

Calcio, caso Soccer Borghetto - Letimbro: respinto il ricorso biancorosso, ma la documentazione passa alla Procura Federale

I condizionamenti presentati in sede di reclamo, si legge nella nota della Corte Sportiva d'Appello "Sono costituenti ipotesi di illecito sportivo"

Calcio, caso Soccer Borghetto - Letimbro: respinto il ricorso biancorosso, ma la documentazione passa alla Procura Federale

Continua a far discutere il caso Soccer Borghetto - Letimbro. Dopo la ripetizione del match, confermata per errore tecnico sull'ormai noto episodio del calcio di rigore, la società del presidente Ferrara ha presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello in quando il direttore di gara avrebbe subito, si legge nel dispositivo, dei pesanti condizionamenti da parte dei giocatori savonesi.

Il ricorso è stato respinto, ma la documentazione raggiungerà la Procura Federale per valutare le affermazioni presentate dal Soccer Borghetto.

 

Reclamo della società SOCCER BORGHETTO avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2019.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA (Consiglieri), all’udienza del 16 gennaio 2020 ha pronunciato la seguente sentenza (motivazione):


La gara Soccer Borghetto – Letimbro 1945 del 15 dicembre 2019 si è conclusa con il risultato di 4-0 per il Soccer Borghetto.

Nel supplemento al proprio referto arbitrale, peraltro, il direttore di gara ha rappresentato quanto segue: "Si fa presente che nel corso del primo è stato assegnato un calcio di rigore in favore della Società Letimbro, che si é sviluppato nel seguente e modo: il calciatore incaricato del tiro esegue il tiro regolarmente. Il portiere avversario para, mandando il pallone contro il palo, la sfera torna a disposizione del tiratore che segna la rete. La rete verrà erroneamente annullata dal sottoscritto, assegnando un calcio di punizione indiretto. Dichiaro inoltre di essermi accorto dell’errore solo una volta rientrato negli spogliatoi al termine della gara, dunque non in tempo per una correzione immediata sul terreno di gioco".

In altre parole, l’arbitro ha, con encomiabile correttezza, ammesso di aver erroneamente annullato un gol alla società Letimbro; circostanza, questa, verificatasi nel primo tempo di giuoco, allorquando la gara era sul risultato di 0-0.

Il Giudice Sportivo, pertanto, ha ritenuto che tale errore tecnico da parte dell’arbitro avesse inciso sul regolare svolgimento della gara e, di conseguenza, ne ha ordinato la ripetizione.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale reclamo la società SOCCER BORGHETTO, deducendo sostanzialmente che il direttore di gara avrebbe subito “un pesante condizionamento” da parte dei tesserati della società Letimbro, nel determinare le ragioni che avevano portato all’annullamento della segnatura.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe riferito ad alcuni giocatori della medesima di aver annullato la segnatura per aver constatato la presenza in area di rigore di alcuni calciatori della società Letimbro prima che il pallone venisse calciato.

Ragione, questa, per la quale la reclamante ha rilevato “una evidente dicotomia” tra la spiegazione asseritamente fornita ai giocatori del Soccer Borghetto e quella contenuta nel referto arbitrale.

Tali deduzioni, peraltro, sono meramente labiali, in quanto dagli atti ufficiali non emerge che l’arbitro abbia subito condizionamenti di sorta da parte di tesserati del Letimbro.

Né detta indagine può essere demandata a Questa Corte, in quanto la ricorrente, a sostegno della propria tesi, non ha fornito alcuna prova e/o indizio, ma solo semplici suggestioni, peraltro scarsamente circostanziate.

D’altra parte, come si è detto, il referto arbitrale e, in particolare, il supplemento redatto dal direttore di gara sono piuttosto chiari nel rappresentare come, a posteriori, il direttore di gara abbia compreso di aver commesso un errore e si sia risolto a darne evidenza negli atti ufficiali, facendo apprezzabile esercizio di onestà intellettuale.

Non v’è dubbio, inoltre, in merito alla circostanza che l’errore in parola abbia influito sul regolare svolgimento della gara, in quanto al momento di annullamento della segnatura il risultato era ancora sullo 0-0; di talché è irrilevante che la partita si sia conclusa con il risultato di 4-0 per il Soccer Borghetto, essendo di palmare evidenza che una rete di vantaggio per il Letimbro avrebbe potuto comportare un esito ben differente.

La decisione del Giudice Sportivo appare, pertanto, corretta non potendosi, nel caso specie, che decidere per la ripetizione della gara, poiché quella disputata in data 15 dicembre 2019 è stata inficiata da un errore tecnico dell’arbitro che ne ha alterato il regolare svolgimento.

Essendo stati rappresentati da parte della ricorrente comportamenti ipoteticamente costituenti ipotesi di illecito sportivo, si ritiene comunque opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti l’opportunità di indagare in merito a tali deduzioni.

Per tali motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Primo Collegio,


RIGETTA


il ricorso proposto dalla società SOCCER BORGHETTO e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo.

Ordina l’incameramento della tassa, versata con bonifico bancario.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

redazione

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