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Calcio | 02 marzo 2023, 19:24

Calcio. "Almeno cinque pugni al volto all'arbitro". Cinque anni di squalifica al tesserato della Nuova Oregina

La decisione del Giudice Sportivo

Calcio. "Almeno cinque pugni al volto all'arbitro". Cinque anni di squalifica al tesserato della Nuova Oregina

E' uscita pochi istanti fa la squalifica del dirigente del Nuovo Oregina, dopo l'aggressione al direttore di gara diciottenne, avvenuta nello scorso fine settimana in un match della categoria Under 14.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato a dir poco incisivo, con cinque anni di squalifica comminati.

La società Nuova Oregina si è premurata di comunicare le proprie scuse al CR Liguria e all'Associazione Italia arbitri, sospendendo dal club il proprio collaboratore.

 

Ecco il dispositivo pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Genova

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 02/03/2028

Dal referto arbitrale si evince che il vice allenatore della Società NUOVA OREGINA S.r.l., espulso per doppia ammonizione durante l'incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il Direttore di Gara, e successivamente, in stato definito "evidentemente alterato", lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni (almeno cinque) al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti.

Successivamente all'aggressione è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, e il Direttore di Gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni.

La società ha trasmesso una comunicazione di formali scuse, dichiarando di aver assunto autonomi provvedimenti nei confronti del responsabile: comportamento che viene valutato come circostanza attenuante ex art. 13 C.G.S. al fine della parametrazione della sanzione addebitabile alla società stessa. Per quanto riguarda l'aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall’art. 35, quarto comma, C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per due anni; nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l'entità delle lesioni subite dall'aggredito da quest’ultimo, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art 9 C.G.S.

redazione

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