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Calcio | 14 marzo 2019, 20:47

Corte Sportiva di Appello: pene ridotte per i giocatori dello Speranza, bocciato il ricorso di Gian Marco Insolito

Corte Sportiva di Appello: pene ridotte per i giocatori dello Speranza, bocciato il ricorso di Gian Marco Insolito

Sono state rese note le decisioni della Corte di Appello, dopo i reclami presentati dallo Speranza, a seguito delle maxi squalifiche inferte dopo la partita con la Veloce, e dalla Loanesi, per i tre turni di stop comminati a Gianmarco Insolito.

Nulla da fare per l'attaccante rossoblu, mentre le sanzioni inferte ai rossoverdi sono state in parte ridotte

 

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 13 marzo 2019 ha deliberato:


Prot. N. 56 CS – Reclamo presentato da Gianmarco INSOLITO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 50 del 7 marzo 2019. Gara: Taggia – Loanesi S. Francesco del 2 marzo 2019 (Promozione).

Il Signor Gianmarco INSOLITO ha proposto reclamo avverso una squalifica di tre gare, comminatagli per aver attinto, a giuoco fermo, un calciatore avversario con una gomitata.

Il reclamo è infondato.

Sulla materialità dell’accaduto, infatti, non sussistono dubbi: lo stesso reclamante riconosce la possibilità di aver colpito il calciatore avversario, seppur involontariamente, “sbracciando”.

Il referto arbitrale, d’altronde, è chiaro e preciso nel descrivere il gesto posto in essere dal tesserato; un contegno che, indubitabilmente, costituisce condotta violenta a prescindere dall’assenza di conseguenze lesive.

In particolare, la condotta violenta – secondo la definizione data dal C.G.S. – è quel comportamento finalizzato a provocare lesioni, non essendo pertanto necessaria l’effettiva causazione di lesioni fisiche ai fini della sua concretazione.

Nel caso di specie, va rilevato come una gomitata al volto costituisca evidentemente un contegno idoneo a determinare lesioni; ciò per cui il Primo Giudice bene ha fatto a considerare condotta violenta il gesto perpetrato dal Signor Insolito.

Alla luce di quanto sopra si reputa, altresì, equa la sanzione inflitta la quale è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dal Signor Gianmarco INSOLITO e conferma la decisione di primo grado.

Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.



La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 13 marzo 2019 ha deliberato:


Prot. N. 53 CS – Reclamo presentato da ASD SPERANZA 1912 F.C., avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 49 del 28 febbraio 2019. Gara: Speranza 1912 F.C. – Veloce 1910 del 24 febbraio 2019 (Prima Categoria).

Il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni a quattro calciatori della società SPERANZA 1912 F.C. che, con rituale atto di reclamo, ha chiesto la riduzione delle squalifiche:

Luca SCARFO’ è stato squalificato per nove gare per aver spintonato l’arbitro al termine della gara, senza provocare lesioni, e per averlo contestualmente ingiuriato;

Gianluca BINELLO è stato squalificato per nove gare per aver scagliato, senza particolare violenza, il pallone all’indirizzo dell’arbitro, senza attingerlo;

Damiano CESARI è stato squalificato per cinque gare per aver attinto a giuoco fermo un avversario con uno schiaffo al volto e per aver rivolto al direttore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione, espressioni ingiuriose e minacciose;

Rinaldo SCIASCIA è stato squalificato per cinque gare per aver reiteratamente rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose ed irriguardose.

La materialità dei fatti è pacifica e, sostanzialmente, non contestata neppure dalla reclamante la quale, peraltro, deduce la sproporzione delle sanzioni inflitte.

Il reclamo è, in parte fondato.

Più precisamente, tredelle squalifiche comminate ai tesserati appaiono eccessive alla luce dei fatti consacrati nel referto arbitrale.

In particolare:

in relazione al calciatore Luca SCARFO’, la condotta dal medesimo perpetrata appare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 19 co. 4 lett. d) C.G.S., risolvendosi in un comportamento gravemente irriguardoso concretizzatosi in un contatto fisico con il direttore di gara; violazione, questa, per la quale è prevista una sanzione minima di quattro gare di squalifica. Detta sanzione può essere aumentata di una gara, stante la qualifica di capitano ricoperta dal tesserato. Stimasi, pertanto, equa la squalifica pari a cinque gare.

In relazione al calciatore Gianluca BINELLO, la condotta dal medesimo perpetrata appare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 19 co. 4 lett. a) C.G.S., risolvendosi in un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara; violazione, questa, per la quale è prevista una sanzione minima di due gare di squalifica. L’entità della squalifica, nel caso di specie, può essere determinata in misura superiore a tale minimo, in considerazione della portatagravemente irrispettosa della condotta in contestazione. Stimasi, pertanto, equa la squalifica pari a tre gare.

In relazione al calciatore Rinaldo SCIASCIA, la condotta dal medesimo perpetrata appare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 19 co. 4 lett. a) C.G.S., risolvendosi in un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara; violazione, questa, per la quale è prevista una sanzione minima di due gare di squalifica. L’entità della squalifica, nel caso di specie, può essere determinata in misura superiore a tale minimo, in considerazione della reiterazione delle condotte ingiuriose poste in essere nei confronti dell’arbitro. Stimasi, pertanto, equa la squalifica pari a tre gare.

In relazione al calciatore Damiano CESARI la condotta dal medesimo perpetrata appare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 19 co. 4 lett. b) e a) C.G.S., in quanto attingere un avversario con uno schiaffo costituisce senza dubbio condotta violenta, anche in assenza di conseguenze lesive; violazione, questa, per la quale è prevista una sanzione minima di tre gare di squalifica. A tale minimo, correttamente, il Primo Giudice ha addizionato due ulteriori gare per le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte al direttore di gara successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, appare equa e proporzionata ai fatti rappresentati nel referto arbitrale e deve essere confermata.

Similmente, appare equa e proporzionata ai fatti la sanzione pecuniaria inflitta alla società, in considerazione dell’omissione, da parte dei dirigenti, di qualsivoglia azione volta a far cessare le reiterate condotte gravemente irriguardose perpetrate da alcuni calciatori nei confronti del direttore di gara.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di:

ridurre la sanzione inflitta a Luca SCARFO’ in quella di cinque gare di squalifica;

ridurre la sanzione inflitta a Gianluca BINELLO in quella di tre gare di squalifica;

ridurre la sanzione inflitta a Rinaldo SCIASCIA in quella di tre gare di squalifica.

Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.

redazione

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