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Calcio | 14 febbraio 2013, 15:53

Calcio, Golfodianese-Carcarese: ecco la decisione in merito al reclamo valbormidese

Respinte le istanze dei biancorossi, omologato il risultato della partita

Calcio, Golfodianese-Carcarese: ecco la decisione in merito al reclamo valbormidese

CAMPIONATO  PROMOZIONE  Girone  A  –  Gara:  GOLFODIANESE  -  CARCARESE  1929  del  27.01.13 

Terminata con il risultato di 1 a 0  

Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara in esame la Società CARCARESE 1929 hapresentato rituale reclamo in ordine  al  regolare  svolgimento  della  gara,  sostenendo  che  l'arbitro  sarebbe  incorso  in  errore  tecnico, sostanzialmente,  per  aver  consentito  ad  un  giocatore  della  GOLFODIANESE,  il  nr.  5  Stabile  Mario,  di proseguire la gara nonostante il medesimo fosse stato espulso per doppia ammonizione al 36º minuto del s.t. sul risultato di 1 a 0 per la GOLFODIANESE.

La reclamante sostiene che il giocatore della squadra avversaria sarebbe rientrato negli spogliatoi e poi richiamato dai compagni in campo per portare a termine la gara. Inoltre, la reclamante si duole anche del fatto che il direttore di gara, a seguito delle proteste dei giocatori di entrambe le squadre, durate almeno dieci minuti, avrebbe poi concesso soltanto 3 minuti di recupero.  

In relazione a tali accadimenti la società reclamata chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della reclamante "per chiara responsabilità di quanto accaduto".  La società GOLFODIANESE non ha presentato in merito le proprie controdeduzioni.  Esaminati, gli atti ufficiali, in particolare il referto arbitrale (il quale si ricorda è connotato da fede privilegiata ed incontrastabile rispetto alle versioni di parte) ed i primi motivi di  reclamo già indicati nel preannuncio, questo Giudice  Sportivo  ha  richiesto  al  Direttore  di  gara  un  primo  supplemento  di  referto  in  ordine  agli  esatti accadimenti oggetto del reclamo; il direttore di gara faceva pervenire regolare supplemento in cui testualmente ha  specificato  quanto  segue:  "al  40º  del  s.t  a  seguito  del  rigore  da  me  concesso  alla  società  Carcarese, ammonivo nella mischia il giocatore nr. 6 (Di Mauro Fabio) e non il calciatore nr. 5 (Stabile Mauro) entrambi della  società  Golfodianese.  Lo  stesso  credendosi  espulso  abbandonava  il  campo,  ma  io  non  avevo  preso  in merito  nessuna  decisione  in  tal  senso  visto  che  avevo  ammonito  il  giocatore  nr.  6  (Di  Mauro  Fabio)." 

Successivamente  -  a  seguito  della  formalizzazione  ufficiale  del  reclamo  da  parte  della  società  CARCARESE 1929,  la  quale  lamenta  un  ulteriore  errore  tecnico  da  parte  del  direttore  di  gara,  per  non  aver  concesso  un  adeguato recupero in relazione al tempo perso per le proteste dei giocatori in occasione degli accadimenti de quo  -  questo  Giudice  Sportivo,  richiedeva  un  secondo  supplemento  in  ordine  al  recupero  concesso  ed  alla durata  delle  proteste;  a  tale  richiesta  il  Direttore  di  Gara  faceva  pervenire  altro  supplemento  di  referto  in  cui testualmente dichiara: "al momento delle proteste, ho fermato il mio cronometro e riprendevo dopo 4' minuti il gioco riazionando il cronometro fino al termine della gara.  Tempo  effettuato  nel  p.t.  45'  min.  +  1'  min.  recupero  Tempo  effettuato  nel  s.t.  45'  min.  +  3'  min.  recupero Effettivamente giocati Si precisa che, erroneamente non sono stati aggiunti i 4 minuti di proteste sul referto".  Ritenuto che, dal contenuto dei motivi di reclamo della società CARCARESE 1929 e dal contenuto del referto e supplementi arbitrali emergono due versioni totalmente differenti degli accadimenti, e soprattutto non collimanti sui due punti fondamentali ai fini della presente decisione: 1. la società CARCARESE 1929 sostiene che sia stato ammonito il giocatore avversario nr. 5 ed invece il direttore di gara precisa in modo chiaro e puntuale di aver ammonito il nr. 6; 2. la società CARCARESE 1929 sostiene che l'arbitro non abbia fatto recuperare il tempo perso  per  proteste  (almeno  10  minuti),  invece  il  direttore  di  gara  precisa  nel  supplemento  di  aver  fermato  il cronometro per 4 minuti, e di aver fatto giocare il s.t. regolarmente per 45' minuti più 3 minuti effettivamente giocati.  

Considerato che per capire se e come l'Arbitro abbia applicato le Regole del Gioco, il G.S. deve rifarsi agli atti ufficiali  della  gara  in  oggetto,  fonte  privilegiata  di  prova  e  documenti  da  cui  attingere  piena  conoscenza dell'evoluzione  degli  accadimenti,  occorre,  innanzitutto,  chiarire  che  nel  contenuto  del  referto  arbitrale  e  nei relativi supplementi non solo non vi è alcuna ammissione di errore tecnico da parte del Direttore di gara, ma anzi emerge una versione dei fatti totalmente diversa da quella esposta nei motivi di reclamo.  L'arbitro, in realtà, non cita nel suo referto e nei due supplementi richiesti dal G.S., le circostanze esposte dalla reclamante, che se accertate sarebbero risultate determinante ai fini del riconoscimento dell'errore tecnico.  Tenuto  conto  che  il  contenuto  del  reclamo  della  società  CARCARESE  1929,  nonostante  la  chiarezza  nella descrizione  dei  fatti  e  la  linearità  nell'esposizione  dei  motivi  di  doglianze,  risulta  tuttavia  divergente  dalla refertazione arbitrale, il cui contenuto non può essere messo in discussione o superato da dichiarazioni di parte non supportate da obiettivi elementi di riscontro che ne evidenzino in modo netto e preciso la difformità rispetto agli accadimenti realmente verificatesi.  In definitiva, pertanto, nella divergenza delle due versioni (quella della reclamante e quella del direttore di gara) deve sempre prevalere quella connotata di fede privilegiata del direttore di gara, né tantomeno, nello specifico, può trovare spazio l'eventuale versione del commissario di campo che la reclamante cita nei proprio atti come persona che ritiene abbia assistito agli accadimenti cosi come esposti nei motivi di reclamo.  

PQM 

Respinge il reclamo presentato dalla società CARCARESE 1929 ed Omologa il risultato conseguito sul campo.  

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.  

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