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Calcio | 08 ottobre 2020, 18:22

Calcio, Asd Savona: UFFICIALE, omologato il risultato contro la Carlin's Boys

Confermati i tre punti per la squadra di Cattardico

Calcio, Asd Savona: UFFICIALE, omologato il risultato contro la Carlin's Boys

IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE SPORTIVO:

 

GARE DEL 4/10/2020 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

gara CARLIN S BOYS - SAVONA CALCIO 

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CARLIN'S BOYS, con p.e.c. in data 5 ottobre 2020, h. 16:44:52, a motivo dell' utilizzo da parte della società SAVONA CALCIO, di un proprio calciatore, GUARCO Simone, che, a dire della ricorrente, avrebbe ancora dovuto scontare una squalifica risalente alla precedente stagione sportiva; 

Considerato che dallo stesso non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 7 Ottobre 2020 h. 17:28:40 è stato, poi, depositato un ricorso, nelle cui motivazioni non si fa più riferimento all'asserito utilizzo da parte della società SAVONA CALCIO, di un calciatore che, a dire della ricorrente, avrebbe ancora dovuto scontare una squalifica risalente alla precedente stagione sportiva, bensì ad un soggetto differente da quello di cui al preannuncio, tal GAMBA Bartolomeo che, sempre secondo la ricorrente, si sarebbe trovato in difetto di tesseramento all'atto della disputa della gara in questione e che, comunque, ancora, dal ricorso stesso non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Atteso che, da quanto sopra, si può argomentare come segue:

 - anche a voler considerare l'istanza della ricorrente in data 5 ottobre 2020, come un ricorso assorbito nel preannuncio, dallo stesso non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

 -  la seconda istanza, invece, presentata entro il terzo giorno feriale dalla disputa della gara, non è stata preannunciata nel termine di cui all’art. 67, primo comma, del C.G.S. ed anche in questo caso non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, secondo comma, del C.G.S.;

  - infine, volendo considerare le due istanze di cui trattasi come consequenziali, rispetto alle previsioni del C.G.S. -sulla base delle date delle due istanze, la prima nel rispetto del termine dell’art. 67, primo comma del C.G.S. e la seconda nel rispetto del termine del secondo comma del medesimo articolo- emerge, fra le medesime, manifesta contraddittorietà ed illogicità, oltre a non evincersi, ovviamente, il  requisito dell’avvenuta notifica alla controparte;

Verificata, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi in esame;

Visto il combinato disposto dell’ art. 67, primo comma, e dell’art. 48, secondo comma, del C.G.S.;

Il G.S.

Dispone:

Di dichiarare inammissibili i ricorsi di cui trattasi;

Di omologare il risultato della gara in esame: Carlin’s Boys – Savona Calcio 0 – 5;

Di incamerare la tassa di cui all’art. 48 del C.G.S., per ciascuno dei due ricorsi presentati;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

redazione

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