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Calcio | 19 gennaio 2023, 17:14

Calcio, Eccellenza. Respinto il ricorso del Rapallo Rivarolese, presa in esame anche Debrecen - Litex Lovech

Confermata la vittoria del Forza e Coraggio

Calcio, Eccellenza. Respinto il ricorso del Rapallo Rivarolese, presa in esame anche Debrecen - Litex Lovech

Non cambia la classifica in Eccellenza. Il Giudice Sportivo ha infatti rigettato il ricorso del Rapallo Rivarolese, presentato dopo la sconfitta contro il Forza e Coraggio.

A supporto della decisione è stato anche presa in considerazione la casistica derivante una sfida di Europa League tra Debrecen e Litex Lovech.

 

Il dispositivo:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 8/ 1/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FORZA E CORAGGIO - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 08/12/23 Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trovava una riserva scritta, presentata dalla società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, in merito alla presunta irregolare convalida di una rete al 97', a favore della società FORZA E CORAGGIO, in cui ci si riferiva all'operato dell'arbitro sul fatto contestato, scrivendo, fra l'altro: ".....in quanto al 97', alla ripresa del gioco dopo aver convalidato un goal......senza accorgersi della presenza del portiere precedentemente espulso e non sostituito....";

 Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, con p.e.c. in data 08/01/2023, h. 21:52:18, privo di alcuna specifica motivazione;

Considerato che il preannuncio stesso rispettava le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11/01/2023, h. 12:37:35, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

Atteso che nel reclamo suddetto veniva precisato quanto già espresso nella sopra citata riserva scritta, e precisamente che:

Al 97' veniva espulso il portiere della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE;  Dopo che il ddg convalidava la rete del 2-1 a favore della società FORZA E CORAGGIO, ed alla successiva espulsione del portiere della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, non permetteva alla medesima, prima della ripresa del gioco, la sostituzione con il calciatore di riserva, già pronto a bordo campo, riprendendo, invece il  gioco, senza che la società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE potesse disporre del portiere di riserva in campo, come previsto dalla Regola 3 del Gioco del Calcio;

Considerato che, in relazione a quanto precede, la società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, chiedeva di affermare la responsabilità del ddg in relazione alla violazione illustrata e, conseguentemente, disporre la ripetizione della gara in epigrafe;

Viste le controdeduzioni della società FORZA E CORAGGIO, presentate nei termini di cui all'art. 67, c. 7 del CGS, in cui si legge: " In seguito all'assegnazione del 2-1 in nostro favore (96° minuto), i calciatori della società ospite si rendevano protagonisti di reiterate proteste con il primo assistente, e con il direttore di gara il quale estraeva il cartellino rosso al signor BOSCHINI Lorenzo. Ristabilita la calma, il sopraccitato direttore di gara decretava la fine della gara senza MAI riprendere il gioco come dichiarato dalla società ospite e rispettando, dunque, il regolamento vigente. Inoltre nessun tesserato della società ospite richiamava l'attenzione del DG o del primo assistente al fine di effettuare la sostituzione contestata. E' bene precisare infine che il secondo portiere sedeva regolarmente in panchina e non stazionava nella zona adibita alle sostituzioni (centrocampo)";

Sentito, per le vie brevi, il ddg, il quale precisava puntualmente i fatti accaduti, facendo, poi, pervenire un supplemento di referto, in cui si legge testualmente: "Al minuto 95 veniva regolarmente convalidato il secondo gol della squadra Forza e Coraggio che portava il risultato sul 2 a 1 in loro favore. A seguito della convalida, per uso di linguaggio ingiurioso nei confronti della terna arbitrale veniva espulso il portiere titolare della squadra RAPALLO RIVAROLESE sig. BOSCHINI Lorenzo al minuto 96; dopo questa espulsione e dopo che il calciatore espulso aveva lasciato il recinto di gioco, al minuto 97 veniva ripreso il gioco con un calcio di inizio senza che la squadra RAPALLO RIVAROLESE disponesse di un portiere titolare sul terreno di gioco. Nessun dirigente della società RAPALLO RIVAROLESE aveva chiamato me o il collega assistente numero 1 per la sostituzione, e nessun portiere di riserva si trovava a bordo campo pronto per entrare sul terreno di gioco prima della ripresa dello stesso. Dopo 1 secondo dalla ripresa di gioco al minuto 97 per il calcio di inizio a seguito del gol, emettevo il triplice fischio a sancire la fine della partita"; 

Sentito, altresì, per le vie brevi, l'AA1 il quale, dal proprio punto di osservazione, precisava puntualmente i fatti accaduti, facendo, poi, pervenire un supplemento di referto, in cui si legge testualmente: " Nei minuti di recupero ho segnalato un gol al direttore di gara, grazie al preciso allineamento della mia posizione ho potuto constatare che il portiere trascinava con se, oltre la linea della porta, il pallone, nel tentativo di bloccare il tiro. Dopo aver convalidato la rete, a seguito delle numerose proteste e offese verso la terna, come da referto dell’arbitro veniva espulso il portiere del Rapallo. La società Rapallo non effettuava ne chiedeva di effettuare alcuna sostituzione. Dopo l’uscita del portiere dal recinto di gioco ad esito dell’espulsione, l’arbitro faceva riprendere il gioco con il calcio d’inizio a favore del Rapallo. Pochi secondi dopo l’esecuzione del calcio d’inizio l’arbitro fischiava la fine dell’incontro";

Sentito, per le vie brevi, anche l'AA2 il quale, dal proprio punto di osservazione, precisava puntualmente i fatti accaduti, facendo, poi, pervenire un supplemento di referto, in cui si legge testualmente: "Intorno al minuto 96 del secondo tempo sul risultato di 1-1, la società FORZA E CORAGGIO eseguiva un calcio di punizione diretto nella metà campo alla mia sinistra e nei pressi dell'area tecnica della società FORZA E CORAGGIO. Veniva eseguito un lancio lungo, con un successivo tocco di testa in area di rigore e con il pallone che veniva indirizzato verso la porta a parabola. Il portiere, per eseguire la parata, effettuava 2/3 passi indietro verso l'interno della propria porta.

Successivamente, notavo che l'assistente n°1 segnalava la segnatura della rete prima alzando la bandierina e poi portandosi la stessa al petto e verso il centrocampo per segnalare all'arbitro la segnatura della rete. Dalla mia posizione, ovvero nell'intersezione tra la linea laterale e la linea mediana del terreno di giuoco, appuravo soltanto la segnalazione dell'assistente n°1 e la successiva convalida dell'arbitro della segnatura della rete. Successivamente, notavo dopo la convalida prima che i vari dirigenti e calciatori titolari e di riserva della società FORZA E CORAGGIO entravano sul terreno di giuoco per esultare al gol, e poi notavo che alcuni calciatori titolari della società RAPALLO RIVAROLESE si dirigevano verso l'assistente n°1.

Dopo alcuni secondi, si creava una mass confrontation composta da calciatori titolari di entrambe le società, nei pressi dell'area tecnica della società FORZA E CORAGGIO. Io, dalla mia posizione iniziale precedentemente descritta, mi spostavo all'interno del terreno di giuoco e mi posizionavo sulla linea della lunetta della linea mediana, a circa 9 mt dal punto centrale, per osservare e controllare con più chiarezza l'avvenimento. Dopo circa 2 minuti ed esauritasi la mass confrontation, notavo che l'arbitro espelleva il portiere titolare della società RAPALLO RIVAROLESE, che usciva successivamente dal terreno di giuoco. Dopo essere ritornato nei pressi della linea laterale ed in allineamento con la difesa della società FORZA E CORAGGIO, prima non notavo alcun movimento od alcuna procedura 51/19 di sostituzione all'interno dell'area tecnica della società RAPALLO RIVAROLESE, e poi notavo che l'arbitro riprendeva il giuoco e dopo neanche 1/2 secondi segnalava la fine della partita";  Sentito, infine, per le vie brevi, anche l'OA designato per la gara in questione, il quale, dal proprio punto di osservazione, precisava la parte finale dell'accaduto, facendo, poi, pervenire uno scritto, in cui si legge testualmente: "Al 54' del secondo tempo l'arbitro, dopo la rete locale del 2-1 e l'espulsione del portiere ospite, riprende il gioco senza alcun portiere ospite presente nel tdg, e dopo 1-2 secondi fischia la fine della gara";

Rilevato, in via preliminare, sulla base di quanto precede, che vi è palese discordanza tra quanto scritto nella riserva presentata dalla società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE al ddg nell'immediatezza della gara (".....in quanto al 97', alla ripresa del gioco dopo aver convalidato un goal......senza accorgersi della presenza del portiere precedentemente espulso e non sostituito....") e quanto, poi, sostenuto nel successivo ricorso ("....Dopo che il ddg convalidava la rete del 2-1 a favore della società FORZA E CORAGGIO, ed alla successiva espulsione del portiere della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, non permetteva alla medesima, prima della ripresa del gioco, la sostituzione con il calciatore di riserva, già pronto a bordo campo....);

Verificato, inoltre, che dopo l'episodio di cui si discute e la conseguente ripresa del gioco, la gara è proseguita solo per pochissimi secondi, prima che il ddg ne decretasse la fine;

Rilevato, altresì, che, sia il ddg ("....Nessun dirigente della società RAPALLO RIVAROLESE aveva chiamato me o il collega assistente numero 1 per la sostituzione, e nessun portiere di riserva si trovava a bordo campo pronto per entrare sul terreno di gioco prima della ripresa dello stesso..."), sia l'AA1 ("....La società RAPALLO non effettuava ne chiedeva di effettuare alcuna sostituzione), sia, ancora, l'AA2 ("...non notavo alcun movimento od alcuna procedura di sostituzione all'interno dell'area tecnica della società RAPALLO RIVAROLESE.....), evidenziavano nelle proprie precisazioni che, nessuna procedura di sostituzione del portiere espulso era stata messa in atto dalla società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE ai sensi di quanto disposto dalla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ("....Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura: 

l’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga. il calciatore che viene sostituito: o riceve l’autorizzazione dell’arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio). o deve andare immediatamente nell’area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti. o ......(omissis) Il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto:

durante un’interruzione di gioco.

all’altezza della linea mediana.

dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito.

dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’arbitro......"), tantomeno non appare alcunchè sull'esposizione del consueto, previsto cartello con i numeri di maglia del calciatore sostituito e del subentrante;

Atteso che, sulla base di quanto esposto al punto precedente, appare verosimile la situazione descritta nella riserva più volte richiamata e cioè che il ddg non abbia scientemente impedita la sostituzione del portiere precedentemente espulso;

Ravvisato, inoltre che, sempre da quanto precede, le dichiarazioni della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE circa la presenza sul tdg del portiere espulso (nella riserva scritta) e del calciatore subentrante, già pronto a bordo campo (nei motivi del ricorso), non appaiono essere rispondenti alla realtà dei fatti, sulla base delle dichiarazioni del ddg ("....Nessun dirigente della società RAPALLO RIVAROLESE aveva chiamato me o il collega assistente numero 1 per la sostituzione, e nessun portiere di riserva si trovava a bordo campo pronto per entrare sul terreno di gioco prima della ripresa dello stesso..."), dell'AA1 (".....La società RAPALLO non effettuava ne chiedeva di effettuare alcuna sostituzione. Dopo l’uscita del portiere dal recinto di gioco ad esito dell’espulsione, l’arbitro faceva riprendere il gioco...), dell'AA2 ("...l'arbitro espelleva il portiere titolare della società RAPALLO RIVAROLESE, che usciva successivamente dal terreno di giuoco. Dopo essere ritornato nei pressi della linea laterale ed in allineamento con la difesa della società FORZA E CORAGGIO, prima non notavo alcun movimento od alcuna procedura di sostituzione all'interno dell'area tecnica della società RAPALLO RIVAROLESE....") e, financo, dell'OA ("...l'arbitro, dopo la rete locale del 2- 1 e l'espulsione del portiere ospite, riprende il gioco senza alcun portiere ospite presente nel tdg....);

Considerato che i referti degli ufficiali di gara ed i loro supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, secondo il disposto del primo comma dell'art. 65 del CGS;

Atteso che, pertanto, sia l'asserita presenza sul tdg del portiere espulso, anche dopo il provvedimento disciplinare comminato a suo carico, sia la messa in atto delle procedure della sua sostituzione, previste dalla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, da parte della ricorrente, non sono state in alcun modo dimostrate in modo certo ed incontrovertibile;

Visto il comma 5 dell' art. 10 del CGS, il quale prevede: "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;

d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione";

Considerato, pertanto, che, in base a quanto precede la norma impone, primariamente, agli organi di giustizia sportiva di valutare se e in quale misura i fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, con ciò demandando all’interprete un giudizio ex post e non ex ante, sanzionando, quindi, non quelle condotte astrattamente e/o potenzialmente idonee ad alterare il regolare svolgimento di una gara, bensì quei comportamenti che abbiano concretamente prodotto tale effetto;

Atteso che, pertanto, le argomentazioni della società che si possa sentire danneggiata dal fatto che, a fronte dell'espulsione del proprio portiere, il ddg non abbia provveduto a verificare che doveva esservi comunque in campo un altro portiere -obiettivo, questo, che si sarebbe potuto raggiungere solo mediante la sostituzione di un calciatore presente sul tdg, con il portiere di riserva (ma si è visto anche che la ricorrente non ha messo in atto alcuna delle procedure, previste dalla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, per addivenire a tale sostituzione) - a fronte del fatto che, dopo l'episodio di cui si discute e la conseguente ripresa del gioco, la gara è proseguita solo per pochissimi secondi, prima che il ddg ne decretasse la fine, appaiono inconferenti, poichè è necessaria la dimostrazione che l'errore del ddg nell'occasione – effettuata in violazione di norme dell’ordinamento sportivo – abbia effettivamente inciso sullo svolgimento della gara, alterandone la regolarità; in altre parole, il tenore della norma in questione esclude che la condotta violatrice comporti, in re ipsa, un’influenza sulla regolarità della gara essendo al contrario questa valutazione demandata all’Organo Giudicante;

Rilevato che, quindi, sul punto, sarebbe stato onere della della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE provare che la condotta in contestazione avesse alterato la regolarità della partita, deducendo fatti e/o situazioni in relazione alle quali Questo Organo Giudicante avrebbe potuto affermare l’ascrivibilità della fattispecie in argomento alla sfera applicativa dell’art. 10 comma 5, lett. c) del C.G.S., mentre, al contrario, simili circostanze non solo non state dimostrate, ma non sono neppure state dedotte, posto che la società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, non fa alcun accenno all’alterazione ipoteticamente determinata dall’eccepito errore del ddg, nei pochi secondi ancora disputati prima che venisse decretata la fine della gara;

Considerato, inoltre, che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo” (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sent. n. 19 del 2018), la sanzione della ripetizione della gara non apparirebbe rispondente a tale fine, stanti la natura e le circostanze nelle quali ha avuto origine la violazione in parola, tenuto conto del fatto che, dopo l'episodio di cui si discute e la conseguente ripresa del gioco, la gara è proseguita solo per pochissimi secondi, prima che il ddg ne decretasse la fine;

Atteso, inoltre, che, anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi del proprio art. 1 comma 1 – emerge come la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità, principio questo affermato chiaramente nella sentenza pronunciata dalla Commissione Disciplinare dell’UEFA in data 31 agosto 2010, relativa alla gara di Europa League disputata tra le squadre DEBRECEN e LITEX LOVECH del 26 agosto 2010 (relativa ad una fattispecie differente da quella in oggetto, ma ispirata dallo stesso principio della non corrispondenza dell’invocata sanzione al menzionato principio di proporzionalità); 

Visti gli artt. 50, c. 3, 51, c. 1 e 65 del CGS;

Atteso che con la propria precedente pronuncia sul gravame in esame, Questo Organo Giudicante, in base al disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma aveva stabilito che la 51/21 pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 19/01/2023, comunicandolo alle società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE e FORZA E CORAGGIO;

 

Visto l'art. 48 del CGS Il G.S. Dispone:

Di rigettare il ricorso in esame; 

Di omologare il risultato della gara in questione conseguito sul campo 

Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del CGS

redazione

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