/ 

| 03 novembre 2026, 19:50

Calcio | Stadio della Sanremese, il Consiglio di Stato respinge l'appello: confermato il no del Comune all'Arena da 13mila posti

I giudici hanno ritenuto legittima la valutazione negativa dell'amministrazione, evidenziando le criticità economiche, urbanistiche e legate alla mobilità cittadina

Calcio | Stadio della Sanremese, il Consiglio di Stato respinge l'appello: confermato il no del Comune all'Arena da 13mila posti

Anche se i progetti della Sanremese sono nel frattempo cambiati, con la richiesta di gestire il 'Comunale' per i prossimi anni e di una serie di lavori di restyling dell'attuale struttura, arriva la parola fine ad un progetto che ha tenuto banco per alcuni anni. Il Consiglio di Stato mette un nuovo punto fermo nella vicenda del progetto presentato dalla Sanremese Calcio per la realizzazione di una nuova Arena sportiva in città. La Quarta Sezione giurisdizionale ha infatti respinto l'appello presentato dalla Sanremese Calcio, confermando la sentenza del Tar Liguria del 28 marzo 2025 e, di conseguenza, la legittimità degli atti con cui il Comune di Sanremo aveva deciso di non riconoscere il pubblico interesse alla proposta. La decisione è contenuta nella sentenza pronunciata dopo l'udienza pubblica del 2 luglio 2026. Per la società calcistica arriva anche la condanna al pagamento di 6mila euro di spese processuali in favore del Comune di Sanremo, oltre agli accessori di legge e alle spese generali.

La vicenda giudiziaria nasce dal progetto presentato dalla società biancoazzurra nell'ottobre 2023, attraverso un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), con l'obiettivo di intervenire sull'attuale stadio Comunale di corso Mazzini. La proposta contemplava due possibilità: una prima ipotesi di ristrutturazione dell'impianto esistente e una seconda, decisamente più ambiziosa, che prevedeva la sua trasformazione integrale nella cosiddetta Arena Sanremo, una struttura polifunzionale destinata non soltanto al calcio, ma anche a concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere. Il progetto, presentato pubblicamente nel febbraio 2024, prevedeva una capienza di 6.500 posti al coperto, ampliabile fino a 13mila spettatori grazie a una copertura retrattile, oltre a spazi commerciali, servizi, aree verdi e parcheggi.

Il piano aveva dimensioni importanti e avrebbe comportato una profonda trasformazione dell'area e del contesto urbano circostante. Secondo quanto ricostruito nelle precedenti cronache, l'intervento avrebbe interessato oltre 22mila metri quadrati, con una previsione di circa quaranta eventi all'anno. Proprio la portata dell'operazione aveva spinto l'amministrazione comunale a chiedere alla società una serie di integrazioni documentali, in particolare sul piano economico-finanziario, sulla bancabilità dell'iniziativa, sulla capacità finanziaria del promotore e sull'identità delle altre società eventualmente coinvolte. Richieste che la Sanremese aveva contestato, ritenendole non pertinenti alla fase preliminare del procedimento previsto dal cosiddetto decreto Stadi.

Il nodo centrale della controversia ha riguardato proprio la legittimità delle richieste avanzate da Palazzo Bellevue e il corretto svolgimento della conferenza dei servizi preliminare. La società sosteneva che il Comune avesse anticipato verifiche e approfondimenti propri di una fase successiva, sovrapponendo di fatto la conferenza preliminare a quella decisoria. Inoltre, contestava la competenza della Giunta comunale a pronunciarsi sul pubblico interesse della proposta. Dopo il mancato accoglimento delle istanze di autotutela, la Sanremese aveva quindi deciso di rivolgersi al Tar Liguria, che con la sentenza numero 338 del 28 marzo 2025 aveva già respinto il ricorso, giudicando legittimo l'operato dell'amministrazione. La società aveva successivamente deciso di proseguire la battaglia legale davanti al Consiglio di Stato.

Nella nuova pronuncia, i giudici amministrativi di secondo grado hanno condiviso le valutazioni del Tar, sottolineando come la normativa vigente al momento della presentazione del progetto imponesse una verifica sufficientemente approfondita della sua sostenibilità. Il Comune aveva quindi pieno titolo per richiedere documentazione dettagliata già nella fase preliminare, proprio per poter valutare concretamente la serietà dell'iniziativa e la sua compatibilità con gli interessi della collettività. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il piano economico-finanziario doveva dimostrare non soltanto la sostenibilità economica, ma anche quella territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, oltre a fornire elementi adeguati sulla bancabilità e sull'equilibrio finanziario dell'operazione. Non è stata dunque ravvisata alcuna illegittima sovrapposizione tra le due fasi procedimentali.

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda le dimensioni e le conseguenze che la realizzazione dell'Arena avrebbe potuto determinare sulla città. I giudici hanno richiamato espressamente la previsione di una struttura polifunzionale da oltre 13mila spettatori, destinata a ospitare circa quaranta eventi all'anno, con evidenti ricadute sull'assetto urbanistico, sulla mobilità, sul sistema dei parcheggi, sul traffico cittadino e sul contesto abitativo. Aspetti che, secondo il Collegio, non potevano essere considerati marginali o rinviati automaticamente alle fasi successive. La valutazione dell'interesse pubblico doveva infatti tenere conto fin dall'inizio della sostenibilità complessiva dell'operazione e delle sue possibili conseguenze sul territorio.

Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato la legittimità della decisione assunta dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 67 del 27 marzo 2024. Secondo i giudici, spettava proprio all'organo di governo del Comune esprimere la valutazione finale sul pubblico interesse, facendo proprie, attraverso una motivazione ritenuta adeguata, le risultanze dell'attività istruttoria svolta dagli uffici e dal consulente finanziario. La conferenza dei servizi preliminare aveva invece una funzione esclusivamente preparatoria e istruttoria, finalizzata a individuare la proposta eventualmente meritevole di essere ammessa alla successiva fase decisoria. Nessun vizio di competenza, dunque, nella scelta della Giunta di Palazzo Bellevue.

Nel merito, la sentenza richiama una serie di criticità che avevano già portato l'amministrazione a esprimere una valutazione negativa. Tra queste figurano la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento, l'impatto urbanistico e territoriale, la gestione della mobilità cittadina, la disponibilità dei parcheggi e l'impatto acustico. Particolare attenzione viene riservata anche alla rilevanza economica complessiva dell'operazione e alla durata della concessione, prevista in 99 anni. Per il Collegio, si tratta di elementi che la Giunta ha legittimamente considerato nel formulare il proprio giudizio, senza limitarsi a recepire in modo automatico le valutazioni degli uffici, ma svolgendo un'autonoma analisi degli interessi pubblici coinvolti.

La conclusione dei giudici di Palazzo Spada è quindi netta: l'appello della Sanremese Calcio è infondato e deve essere respinto. Viene così confermata integralmente la pronuncia del Tar Liguria e resta valida la deliberazione con cui il Comune di Sanremo aveva negato il pubblico interesse alla proposta dell'Arena. La società biancoazzurra dovrà inoltre corrispondere al Comune 6mila euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge e alle spese generali. Le spese nei confronti delle amministrazioni statali costituite in giudizio sono state invece compensate.

La sentenza chiude dunque, sul piano giudiziario, il contenzioso relativo alla prima proposta dell'Arena Sanremo, confermando la posizione assunta dall'amministrazione comunale e le valutazioni sulle criticità dell'intervento. Resta sullo sfondo il percorso dei successivi progetti presentati dalla società per la riqualificazione dello stadio e delle altre ipotesi di intervento sugli impianti sportivi cittadini, vicende che hanno seguito iter distinti e che non costituiscono oggetto di questa pronuncia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium