Il dispositivo del Giudice Sportivo:
GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 30/ 4/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 30/ 4/2023
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - TAGGIA
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione; Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società ASD TAGGIA, con p.e.c. in data 30 Aprile 2023 h. 20:51:31;
Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 1 Maggio 2023 h.11:56:23, la suddetta società ha, poi, depositato il relativo ricorso, motivandolo con il supposto utilizzo da parte della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, nella gara in questione, con la seguente motivazione:
"Nella distinta di gara la Società SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE schierava con il n. 8, dal primo minuto di gioco, il calciatore CANOVI Davide, nato il 30/01/2001, matricola n. 5861557, che non poteva disputare la gara in quanto squalificato. Il sopracitato calciatore doveva scontare ancora una giornata di squalifica come da Comunicato ufficiale N° 76 del 4 aprile 2023, nel quale il Giudice Sportivo nel dispositivo di sentenza asseriva: "
- rilevato, pertanto, che i calciatori del Rapallo CANOVI Davide e ..., sanzionato con due giornate di squalifica sul CU n. 45 del 22/12/2022, con una giornata ulteriore sul CU n. 70 del 16/03/2022 avrebbero dovuto scontare le sanzioni a partire dalla gara in calendario GIRONE A - 15 Giornata - R RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - TAGGIA - D 86/2 immediatamente successiva alla data del 09/03/2023, in cui , sul CU n. 67, è stata pubblicata la decisione della Corte Sportiva Territoriale...;
- ribadito che, nelle gare successive a quella di cui al punto che precede e, precisamente, RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE – BUSALLA CALCIO del 12/03/2023, VOLTRESE VULTUR – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 19/03/2023, ..., mentre il calciatore CANOVI Davide (che doveva scontare le due giornate di squalifica, comminategli in base al CU n. 45 del 22/12/2022, oltre a quella comminatagli in base al CU n. 70 del 16/03/2023), non ha preso parte, soltanto alla gara VOLTRESE VULTUR – RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE del 19/03/2023, e che entrambi i suddetti calciatori hanno preso parte alla gara di cui qui si discute” (ovvero RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE – CAMPOMORONE SANT’OLCESE);
- evidenziato che il Giudice Sportivo nello stesso comunicato infliggeva la squalifica di ulteriori due giornate al giocatore CANOVI Davide a decorrere dall’avvenuta estinzione di quelle ancora da scontare (per un totale di quattro giornate, come da dispositivo del Giudice Sportivo), il calciatore non prendeva parte alle seguenti gare:
1. SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE – RIVASAMBA del 06/04/2023
2. FORZA E CORAGGIO – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE del 12/04/2023
3. LAVAGNESE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE del 16/04/2023, e pertanto aveva ancora da scontare una giornata nella partita del 30/04/2023 con l’ A.C. TAGGIA............." chiedendo per quanto sopra esposto, che le venisse assegnata la vittoria a tavolino nella gara in questione;
Visto il CU n. 205 della Stagione Sportiva 2022/23, della LND, con cui veniva trasmesso il CU n. 104 della FIGC, pubblicato in Roma il 18/01/2023, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate di campionato;
Considerato che tanto il preannuncio di ricorso, quanto il ricorso stesso, rispettano sia le previsioni dell'art. 67, primo e secondo comma del CGS, sia le disposizioni contenute nel sopra citato CU n. 104;
Viste le controdeduzioni presentate dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE in data 1 Maggio 2023 h.14:59:07;
Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è, invece, risultato che il calciatore CANOVI Davide ha scontato la prima giornata nella gara ALBENGA - RAPALLO del 15.01.2023, mentre le altre tre giornate sono state da lui scontate nelle gare RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE – RIVASAMBA del 06/04/2023; FORZA E CORAGGIO – RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE del 12/04/2023 e LAVAGNESE – RAPALLO RUENTES 1914 RIVAROLESE del 16/04/2023;
Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto;
Visto l'art. 48 del CGS;
Il G.S. Dispone:
Di respingere il ricorso di cui trattasi;
Di omologare il risultato conseguito sul campo di 3-0 a favore della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE;
Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.